Corte di Giustizia UE: il contratto può svolgere il ruolo di fattura
L’IVA, acronimo di Imposta sul Valore Aggiunto, è l’imposta sui consumi armonizzata a livello unionale; questo vuol dire che le norme e i meccanismi che regolano il funzionamento dell’imposta discendono da direttive UE che sono solo recepite dai singoli governi nazionali, i quali hanno una discrezionalità normativa sul tema limitata a quanto concesso dalle stesse norme europee; per tali motivi, in tema di IVA, le interpretazioni assunte dalla Corte di Giustizia UE condizionano a cascata anche le normative dei singoli paesi aderenti all’unione.
Premesso ciò, lo scorso 29 settembre la Corte di Giustizia UE ha pubblicato la sentenza della causa C-235/21, con la quale si stabiliscono dei principi, generali e specifici, che possono mettere a repentaglio l’equilibrio normativo di alcuni ordinamenti nazionali.
La Corte ha analizzato il caso di una azienda che aveva concluso un contratto di sale and lease back con una società di leasing, le cui prestazioni costituivano una componente analiticamente stabilita dal contratto, in relazione alla quale la società di leasing non aveva però emesso fattura né versato l’imposta. In questa situazione la società cliente aveva detratto l’IVA in base al contratto, fatto ritenuto abusivo nello Stato d’appartenenza.
Anche in Italia la detrazione in una situazione così configurata sarebbe stata considerata illegittima, in mancanza del requisito formale dell’emissione della fattura in formato elettronico: la normativa nazionale per un caso del genere prevede l’emissione dell’autofattura-denuncia, con il versamento della relativa imposta, ex articolo 6 comma 8 del Decreto legislativo 471/1997, che grava il contribuente dell’onere della regolarizzazione.
In linea di principio la Corte di Giustizia UE ribadisce il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, in base al quale, in presenza, su un documento, delle informazioni richieste dalla direttiva IVA, tale documento sarà valido anche ai fini della detrazione dell’imposta, anche in mancanza del rispetto dei requisiti formali, in quanto “il principio fondamentale di neutralità dell’IVA esige che la sua detraibilità a monte sia accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche quando taluni obblighi formali siano stati omessi dai soggetti passivi. Conseguentemente, l’amministrazione finanziaria, una volta che disponga delle informazioni necessarie per accertare che i requisiti sostanziali siano stati soddisfatti, non può imporre, riguardo al diritto del soggetto passivo di detrarre tale imposta”.
In linea specifica, invece, la Corte di Giustizia UE stabilisce che “un contratto di vendita con locazione finanziaria di ritorno, alla cui conclusione le parti non hanno fatto seguire l’emissione di una fattura, può essere considerato una fattura […] qualora tale contratto contenga tutte le informazioni necessarie affinché l’amministrazione finanziaria di uno Stato membro possa stabilire se nel caso di cui trattasi sono soddisfatti i requisiti sostanziali del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, circostanza che deve essere verificata dal giudice del rinvio”.
La Corte, molto semplicemente, pone con forza il punto sul principio della prevalenza della sostanza sulla forma in tema di IVA, in conseguenza del quale “il rapporto tra, da un lato, l’esistenza e la regolarità di una fattura e, dall’altro, il diritto alla detrazione dell’IVA non è automatico, nel senso che, in primo luogo, tale diritto è, in linea di principio, legato all’effettiva realizzazione della cessione di beni o della prestazione di servizi di cui trattasi e, in secondo luogo, l’esercizio del diritto alla detrazione non si estende a un’imposta dovuta per il solo fatto di essere menzionata in una fattura”.
Con altre parole, se il diritto alla detrazione è sorto secondo le regole stabilite dalla direttiva UE, e questo fatto è ricavabile da un documento, tale documento sarà sufficiente a legittimare tale diritto alla detrazione, anche in mancanza della fattura, che costituisce un requisito formale ma non sostanziale.
Il principio avanzato si combina con difficoltà con i formalismi di sistemi normativi improntati sulla forma che integrano la sostanza, come quello italiano, ma non bisogna dimenticare che la prevalenza della sostanza sulla forma è un principio immanente anche del diritto italiano.
Stabilito il principio a livello unionale, adesso bisognerà attendere che questo permei su giurisprudenza e prassi nazionali, per conoscere l’impatto che avrà a livello più concreto.