Covid: ok al risarcimento per presunto contagio in ufficio
E' previsto il risarcimento per gli eredi dei lavoratori deceduti per Covid per i quali si presuma che la causa del contagio siano state le mansioni lavorative a contatto con il pubblico, considerate ad elevato rischio dall'INAIL.
Questo quanto afferma la sentenza 8 marzo 2023 del Tribunale di Milano sulla base delle conclusioni del CTU sulla probabile, anche se non certa causa di contagio nell'ambiente di lavoro, per la morte di una dipendente del Ministero della giustizia avvenuta nel marzo 2020.
Il caso descritto riguardava una impiegata addetta allo sportello che aveva accusato i sintomi della malattia da coronavirus nei primissimi giorni dell'epidemia, ancora prima che fossero definite e adottate le misure di distanziamento sociale.
Il Ctu incaricato dal giudice ha verificato che la lavoratrice era stata la prima in famiglia a manifestare i sintomi del Covid e ha affermato nella perizia che la probabile causa fosse il lavoro nell' ambiente chiuso, a distanza ravvicinata con i colleghi e con il pubblico, senza dispositivi di protezione.
Nella decisione del giudice basata in larga parte sul parere del tecnico si è affermato quindi che la presunzione semplice di contagio nel luogo di lavoro costituisce base per il diritto al risarcimento.
La decisione del tribunale tiene conto peraltro della prassi INAIL stessa L'Istituto infatti aveva recepito nella circolare 13 del 2020 la normativa emergenziale (art 42 comma 2 del DL 18 2020) in cui si afferma che "la tutela assicurativa Inail, spettante nei casi di contrazione di malattie infettive e parassitarie negli ambienti di lavoro e/o nell’esercizio delle attività lavorative, opera anche nei casi di infezione da nuovo coronavirus contratta in occasione di lavoro per tutti i lavoratori assicurati all’Inail. (-…) L’ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico.(…) A una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l’utenza. In via esemplificativa, ma non esaustiva, si indicano: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc. Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari.
ll Tribunale di Milano. applicando in toto la disciplina citata ha statuito l'obbligo di garantire agli eredi della lavoratrice la rendita ai superstiti prevista. dall’articolo 85 del Dpr 1124/1965.