Crediti imposta energia e gas: la spettanza per le Onlus

Con la Risposta a interpello n 586 del 14 dicembre le entrate replicano ad una ONLUS che necessita chiarimenti sulla spettanza dei crediti di imposta energia e gas per le imprese (articoli 3 e 4 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 (decreto Ucraina)

La  Fondazione  istante è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) che «svolge direttamente l'attività di residenza assistenziale per anziani, oltre ad altre attività connesse all'attività istituzionale»  e  che,  nel  2021  e  2022,  avendo  subito  «un forte rincaro del costo dell'energia elettrica e del gas (sia teleriscaldamento che gas ad uso civile)», intende fruire del credito d'imposta sulla fornitura di energia elettrica e gas di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 (c.d. ''decreto Ucraina''). 

A tal fine, specifica di svolgere una attività commerciale che risulta:

  • rilevante ai fini IVA, sia pure in esenzione ex articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; ­      
  • «irrilevante ai fini delle imposte sui redditi, in quanto ­ pur essendo un'attività commerciale a tutti gli effetti ­ il legislatore ha previsto a favore delle ONLUS una de commercializzazione ai fini fiscali», ai sensi dell'articolo 150 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). 

La onlus presenta la dichiarazione annuale IVA ed il «modello unico ENC nel quale non viene compilato il quadro RF dei redditi di impresa (essendo le attività de­commercializzate) ma solamente i quadri RB (redditi da fabbricati) e RL (redditi diversi). La Fondazione genera quindi un reddito imponibile ai fini IRES».

Infine specifica di essere iscritto presso la Camera di commercio competente  in  base  alla  propria  sede  legale, nella  sola  sezione  REA  (Repertorio economico amministrativo). 

Tanto premesso, chiede se, dal punto di vista soggettivo, il riferimento alle «imprese»  contenuto  nelle disposizioni  sopra  richiamate  consenta  di includere  anche l'ONLUS istante, quale soggetto che «svolge attività di impresa visto che pone in essere una serie coordinata di atti, caratterizzati da uno specifico scopo, ossia la produzione di servizi a favore di anziani non autosufficienti», tra i possibili beneficiari del credito d'imposta.

L'agenzia delle entrate con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione delle norme sopra citate, specifica che, possono fruire della misura agevolativa le ''imprese'': ­              

  • che  non  siano  qualificabili  come  «imprese a forte consumo di energia elettrica» ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 (c.d. ''energivore''); ­       
  • che siano dotate di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW (pari o superiore a 4,5 kW con riferimento al quarto trimestre 2022); ­ 
  • i cui costi/prezzi medi per kWh della componente energia elettrica riferibili al primo trimestre 2022 abbiano subito un incremento in misura superiore al 30 per cento del costo relativo al medesimo trimestre dell'anno 2019; 
  • oppure, nel caso di credito connesso al consumo di gas, le imprese diverse da quelle «a forte consumo di gas naturale» ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 1° marzo 2022 n. 17 (c.d. ''gasivore''); ­ 
  • i cui costi/prezzi medi del gas naturale per usi energetici riferibili al primo trimestre 2022 abbiano subito un incremento in misura superiore al 30 per cento del costo relativo al medesimo trimestre dell'anno 2019.

La circolare n 36/2022 tra l'altro ha precisato che, con riferimento agli enti non commerciali ed alle ONLUS, il credito d'imposta spetta solo in relazione alle spese per l'energia elettrica e il gas naturale utilizzati nell'ambito dell'attività commerciale esercitata.  

A  tal  fine, nel caso  in cui l'ente non  sia  dotato  di  contatori  separati  per i locali  adibiti  all'esercizio dell'attività commerciale  rispetto  a  quelli  utilizzati  per lo svolgimento di attività istituzionale non commerciale, lo stesso è tenuto «a individuare criteri oggettivi e coerenti con la natura dei beni acquistati, che consentano una corretta imputazione delle spese (quali, ad esempio, per il gas e per l'energia elettrica, rispettivamente, la cubatura degli spazi e la metratura delle superfici adibiti all'attività commerciale rispetto a quelle totali degli spazi e delle superfici complessivamente utilizzati)».

In  sostanza,  per  i  soggetti  diversi  dagli  ''enti  commerciali'',  la  possibilità  di applicare le misure di favore in argomento è subordinata, tra l'altro, alla circostanza che esercitino anche un'attività commerciale. 

Con riferimento alle ONLUS, l'articolo 10, del decreto legislativo n. 460 del 1997 elenca i settori di attività nei quali possono operare [cfr. comma 1, lett. a)]; ­ stabilisce che le ONLUS devono perseguire esclusivamente  finalità di solidarietà sociale [cfr. comma 1, lett. b)]: considera «direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura  e  dell'arte  e  tutela  dei  diritti  civili,  di  cui  ai  numeri  2),  4),  5),  9)  e  10)  del comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse» (cfr. comma 5). 

Con riferimento alle attività svolte dalle ONLUS, ai fini delle imposte sui redditi, il legislatore ha operato una netta distinzione tra ''attività istituzionali'' indicate al comma 1,  lett.  a),  articolo  10  del  decreto  legislativo  n.  460  del  1997, intese  all'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, e ''attività connesse''. 

Le  attività  istituzionali  sono,  infatti,  del  tutto  escluse  dall'area  della commercialità; conseguentemente tali attività sono completamente irrilevanti ai fini delle imposte sui redditi. 

A differenza delle ''attività istituzionali'', le ''attività  connesse'' mantengono la natura di attività commerciali, ma non concorrono, per espressa previsione contenuta nel comma 2 dell'articolo 150 del TUIR, alla formazione del reddito imponibile (cfr. circolare del Ministero delle Finanze n. 168 del 26 giugno 1998, pag. 5, primo paragrafo). 

Pertanto, per le Entrate, la ONLUS istante potrà fruire dei crediti in parola, relativamente ai costi per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas sostenuti con riferimento  alle  sole  ''attività  connesse''  aventi  natura  commerciale,  a condizione che sussistano tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina sul credito di imposta di cui ai citati articoli 3 e 4 del decreto legge n. 21 del 2022, non oggetto di esame nel presente interpello.

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