Credito di imposta ZES: particelle catastali “parzialmente incluse”
Con Risposta a interpello n 132 del 23 gennaio le Entrate replicano ad una Srl istante proprietaria di un opificio industriale le cui particelle catastali risultano inserite nell'elenco dei comuni inclusi nella Zes della regione Puglia come ''particelle parzialmente incluse''.
Essa chiede chiarimenti in ordine alla possibilità di fruire dei vantaggi previsti per chi effettua investimenti nelle ZES e, in particolare, del credito d'imposta disciplinato dall'articolo 5, comma 2, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
Le Entrate ricordano che l'articolo 4 del decreto legge n. 91 del 2017, recante ''Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno'' da ultimo modificato dall'articolo 37 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, «al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese in dette aree», ha previsto la possibilità di istituire le Zone Economiche Speciali, all'interno delle quali tali imprese possono beneficiare delle agevolazioni fiscali e delle semplificazioni amministrative previste dall'articolo 5 del medesimo decreto.
«Per ZES» secondo quanto previsto dal comma 2 del citato articolo 4 «si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,sugli orientamenti dell'Unione perlo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TENT)».
L'articolo 5 del decreto, a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 37 del citato D.L. n. 36 del 2022, al comma 2, prevede che: «In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il credito di imposta è esteso all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti (…)»
Le ZES sono istituite su iniziativa delle regioni interessate che individuano tali zone, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto, nell'ambito di una proposta corredata da un Piano di sviluppo strategico.
In merito al quesito le Entrate specificano che al ricorrere di tutti i presupposti normativamente previsti, la circostanza che una struttura produttiva sia ubicata su «particelle parzialmente incluse» nell'area della ZES non sia di per sé ostativa all'accesso al credito d'imposta in questione.
Tuttavia, in relazione alle «particelle parzialmente incluse», in coerenza con la ratio delle disposizioni in esame che è quella di creare condizioni favorevoli per lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché per l'insediamento di nuove imprese, anche attraverso una fiscalità di vantaggio e della stretta connessione con il territorio specifico di riferimento, devono ritenersi agevolabili esclusivamente quegli investimenti ''localizzati'', anche parzialmente, in strutture produttive ricadenti nelle porzioni di particelle incluse nella ZES.
Qualora l'investimento agevolabile, dunque, sia realizzato da soggetti operanti su territorio parzialmente incluso in una ZES, il bonus qui in esame compete solo per le spese riferibili alla parte effettivamente localizzata nella stessa ZES.
Le Entrate concludono che, resta fermo che il contribuente ha l'onere di mantenere evidenza della quota di spese riferibile ai predetti interventi in termini di fatturazione o a mezzo di un'apposita attestazione rilasciata dall'impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, che indichino gli importi riferibili alla porzione di intervento localizzata nella ZES (ossia, dell'investimento agevolabile) utilizzando in entrambe le ipotesi criteri oggettivi (elemento quest'ultimo la cui valutazione esula dall'ambito di applicazione dell'interpello) e, quindi, dimostrabili in sede di eventuale verifica da parte dell'amministrazione finanziaria.
Si ricorda, che il credito di imposta in oggetto è stato proprogato dalla Legge di Bilancio 2023 (In proposito leggi Credito di imposta zone ZES: proroga al 31 dicembre 2023).
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