Credito d’imposta acquisto carburanti pesca: codici tributo per beneficiari e cessionari

Con Risoluzione n 59/E dell'11 ottobre le Entrate istituiscono i codici tributo per l'utilizzo da parte dei cessionari dei crediti d’imposta a favore delle imprese, per i maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante.

In merito al settore della pesca, viene istituito in seguente codice tributo:

  • 7727” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca (secondo trimestre 2022) art. 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.

Per le istruzioni di compilazione leggi la risoluzione n 59/E di ieri.

Con la Risoluzione n 48/E del 14 settembre 2022 le Entrate hanno invece istituito il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca, di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91

Ossia per consentire alle imprese esercenti la pesca l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:

  • “6967” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca (secondo trimestre 2022) – art. 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”.

Occorre sottolineare che in sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. 

Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”. I

Si ricorda che l’articolo 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, ha esteso il credito d’imposta di cui all'articolo 18 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, limitatamente alle imprese esercenti la pesca

Si stabilisce inoltre che il credito d’imposta, entro la data del 31 dicembre 2022, sia utilizzato in compensazione mediante modello F24, oppure ceduto solo per intero a terzi, secondo le modalità ivi indicate.

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