Credito imposta riqualificazione alberghi: pubblicato elenco dei beneficiari in data 30.05
Il Ministero del Turismo informa del fatto che è pubblicato il decreto direttoriale del 30 maggio di autorizzazione alla fruizione delle agevolazioni sotto forma di credito d’imposta per le strutture ricettive che hanno presentato istanza in riscontro all’Avviso pubblico del 10 giugno 2022 unitamente all’elenco delle strutture ricettive beneficiarie “Allegato 1”.
Ricordiamo si tratta del credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive.
Ai fini della fruizione del credito ricordiamo che è stato istituito con Risoluzione n 70 del 23 novembre 2022 il codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere, agrituristiche, termali e all’aria aperta (articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126) in F24.
Sostanzialmente il decreto della direzione generale della Valorizzazione e della Promozione turistica autorizza i soggetti riportati nell’elenco allegato, all’utilizzo del credito d’imposta destinato alle strutture recettive per gli interventi di riqualificazione delle strutture stesse, che hanno risposto all’annuncio del 10 giugno 2022 tenuto conto che il credito d’imposta risultante dalle istanze presentate è inferiore alle risorse disponibili complessivamente pari a 380 ML di euro per gli anni 2020 e 2021.
Credito di imposta riqualificazione alberghi: le regole
Con il Decreto del 17 marzo 2022 il MIT, in attuazione di quanto previsto dall'art. 79, DL n. 104/2020, si è provveduto a individuare:
- soggetti beneficiari,
- tipologie di spese agevolabili e relative soglie massime
- nonché le procedure per l’ammissione al beneficio di cui si tratta.
Il MIT con Avviso del 26 maggio 2022 ha dettato le modalità e i termini di presentazione dell’apposita domanda poi modificate con successivo avviso.
Il credito d’imposta in esame, ricordiamolo, è pari al 65% delle spese sostenute per il biennio 2020/2021:
a) manutenzione straordinaria, restauro / risanamento conservativo / ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), c) e d), DPR n. 380/2001;
b) eliminazione delle barriere architettoniche ex DM 236/89, sensoriali e della comunicazione, per la progettazione e realizzazione di prodotti / ambienti / programmi / servizi utilizzabili da tutte le persone, senza necessità di adattamenti o progettazioni specializzate, nonché per la realizzazione di strumenti favorenti la mobilità interna / esterna attraverso la comunicazione, robotica o altri mezzi tecnologici;
c) incremento dell’efficienza energetica;
d) adozione di misure antisismiche ex art. 16-bis, comma 1, lett. b), TUIR;
e) acquisto di mobili e componenti arredo, sempreché:
- sia finalizzato all’incremento dell’efficienza energetica;
- il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all’esercizio d’impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell’8° periodo d’imposta successivo;
f) realizzazione di piscine termali (per i soli stabilimenti termali);
g) acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento dell’attività termali (per i soli stabilimenti termali).
h) prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui alle predette lett. da a) a g), comprensive delle relazioni / asseverazioni / attestati tecnici, qualora richiesti.
Le domande potevano essere compilate e presentate in via telematica dalle ore 12:00 del giorno 13 giugno 2022 alle ore 12:00 del giorno 16 giugno 2022 con le seguenti modalità:
1) accesso tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS) all’apposita procedura on line;
2) inserimento di tutte le informazioni richieste per la compilazione della domanda;
3) generazione del modulo di domanda sotto forma di “pdf” immodificabile contenente le informazioni e i dati forniti dal soggetto richiedente e successiva apposizione della firma digitale;
4) caricamento del modulo di domanda di agevolazione di cui all’allegato n. 1 e dei relativi allegativi, di cui al successivo comma 9 debitamente compilato e sottoscritto;
5) invio della domanda;
6) rilascio da parte della piattaforma on line dell’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, recante il giorno e l’orario di acquisizione della medesima e il suo codice identificativo. (SCARICA QUI LA MODULISTICA E LA GUIDA DI COMPILAZIONE)
LA fruizione del credito d’imposta è riconosciuta alle:
- strutture alberghiere,
- agriturismi,
- servizi termali,
- strutture ricettive all’aria aperta
- per le spese sostenute nel periodo 1 gennaio 2020-6 novembre 2021
- per la relativa riqualificazione e accessibilità
Credito di imposta riqualificazione alberghi: il codice tributo per F24
Per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:
- “6991” – denominato “credito d’imposta a favore delle strutture ricettive turistico-alberghiere, agrituristiche, termali e all’aria aperta – art. 79 del decreto-legge 14 agosto 2022, n. 104”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24 il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di concessione del credito, nel formato “AAAA”.
Si precisa che, ai sensi dell’articolo 5, comma 7, del decreto del Ministro del Turismo del 17 marzo 2022, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero del Turismo, e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.
Allegati: