Credito ricerca e sviluppo: come regolarizzare l’indebita percezione
Con Provvedimento n 259689 del 4 luglio le Entrate approvano le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi al modello di domanda per l’accesso alla procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo, prevista dall’articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, e correggono le istruzioni al modello, pubblicate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1º giugno 2022.
In particolare i soggetti che effettuano la trasmissione telematica dei dati relativi al modello di domanda per l’accesso alla procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per l’attività di ricerca e sviluppo, approvato con provvedimento del 1° giugno 2022, prot. n. 18898, devono attenersi alle specifiche tecniche di cui all’Allegato A al presente provvedimento: SCARICA QUI IL FILE
Ricordiamo che il Provvedimento del 1 giugno ha disposto le regole per la procedura di riversamento spontaneo del credito di imposta di cui si tratta.
Con la procedura di riversamento spontaneo prevista dell’articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (di seguito decreto), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, possono essere regolarizzati, senza l’irrogazione delle sanzioni e l’applicazione degli interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.
La procedura è riservata ai soggetti che intendono riversare il credito maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione alla data del 22 ottobre 2021, data di entrata in vigore del decreto, che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:
- a) hanno realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca o sviluppo 2 ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta;
- b) hanno applicato il comma 1-bis dell’articolo 3 del decreto, in maniera non conforme a quanto dettato dalla diposizione d’interpretazione autentica recata dall’articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- c) hanno commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità;
- d) hanno commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento.
Il provvedimento di cu si tratta modifica le istruzioni al modello come segue:
- a pagina 9, al paragrafo “CALCOLO DELL’IMPORTO DEL CREDITO DA RIVERSARE”, dopo l’ultimo capoverso è inserito il seguente inciso “Il campo (E) è modificabile dall'utente, selezionando preventivamente il relativo check in procedura. Sulla stampa dell'istanza sono riportati sia il campo (E) relativo all'importo proposto e calcolato automaticamente dalla procedura, sia il campo (E) dichiarato dall’utente, eventualmente modificato rispetto a quello calcolato. Se l’importo calcolato non viene modificato gli importi riportati nei due campi (E) sono uguali”.
Riversamento spontaneo credito ricerca e sviluppo: quando pagare
L’importo della regolarizzazione deve essere riversato:
- entro il 16 dicembre 2022 in unica soluzione,
- oppure in tre rate annuali di pari importo, da corrispondere entro il 16 dicembre 2022, 16 dicembre 2023 e 16 dicembre 2024, senza avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Dall’importo si scomputano le somme già versate, sia a titolo definitivo sia a titolo non definitivo, senza tener conto delle sanzioni e degli interessi.
La procedura di riversamento non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eccedenti, qualora già versate, rispetto a quanto dovuto.
In caso di opzione per il versamento rateale, sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dal 17 dicembre 2022.
La rateazione non è ammessa nel caso in cui l’importo del credito di imposta da riversare sia stato accertato con atto di recupero o atto impositivo, notificato alla data del 22 ottobre 2021 e non ancora divenuto definitivo a tale data, ovvero constatato con processo verbale già consegnato alla medesima data. In tal caso il contribuente che intenda aderire alla procedura deve riversare entro il 16 dicembre 2022 in unica soluzione l’intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione.
La rateazione è ammessa nel caso in cui il contribuente che aderisce alla procedura è stato interessato da atto di recupero o atto impositivo, notificato successivamente alla data del 22 ottobre 2021, ovvero da constatazione contenuta in un processo verbale consegnato successivamente alla medesima data.
Il riversamento del credito d’imposta, in un’unica soluzione o a rate, è effettuato mediante modello F24, utilizzando i codici tributo approvati con successiva risoluzione.
La procedura si perfeziona con il pagamento in unica soluzione o dell’ultima rata, con le modalità previste dell’intero importo dovuto o dell’intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione
Il provvedimento specifica che la regolarizzazione è in ogni caso esclusa nei casi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato:
- di condotte fraudolente;
- di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate;
- di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti;
- della mancanza di documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.
Riversamento spontaneo credito ricerca e sviluppo: presenta la domanda
Con il provvedimento di cui si tratta è anche approvato il relativo modello da presentare esclusivamente per via telematica direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline ovvero tramite i soggetti incaricati.
Scarica qui modello e istruzioni
La trasmissione telematica del modello è effettuata utilizzando il prodotto informatico denominato “Richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo” reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate nel sito internet www.agenziaentrate.gov.it; della pubblicazione del prodotto informatico sarà data adeguata evidenza sullo stesso sito internet.
Il modello contenente la richiesta di regolarizzazione deve essere presentato all’Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2022.
Si sottolinea che l’istanza si considera presentata nel momento in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate. La prova della presentazione è costituita dalla comunicazione della stessa Agenzia attestante l’avvenuta ricezione.
È consentita la sostituzione dell’istanza originaria, barrando la casella “Istanza sostitutiva”.
La sostituzione dell’istanza originaria è ammessa fino alla scadenza del termine per la presentazione del modello
Allegati: