Decreto riscossione pubblicato in Gazzetta Ufficiale
Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.184 del 7 agosto 2024 il Decreto legislativo 29 luglio 2024, n.110.
Si dà così attuazione all’articolo 18 della legge delega per la riforma fiscale, recante principi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione.
Il Governo aveva approvato il 3 luglio 2024 il decreto, ritornato successivamente al Consiglio dei Ministri poiché erano state rilevate alcune criticità dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Il Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2024 ha approvato la nuova versione .
L’obiettivo del decreto è quello di apportare delle soluzioni nella gestione della riscossione forzata dei crediti degli enti pubblici, in attuazione della riforma fiscale L.111/2023.
Tra gli obiettivi anche quello di riorganizzare a livello operativo l’Agenzia delle Entrate-Riscossione; la progressiva riduzione del magazzino di agenzia delle Entrate riscossione (Ader) ed evitare che nel futuro si accumulino e stratifichino crediti non più (o almeno difficilmente) recuperabili; ma anche pagamenti rateali più favorevoli per andare i contribuenti in difficoltà finanziaria; potenziare l’attività di riscossione coattiva dell’Agente della riscossione, per esempio attraverso il superamento dello strumento del ruolo.
La riforma dovrà prevedere, inoltre, l’incremento dell’utilizzo delle più evolute tecnologie e l’interoperabilità dei sistemi, la modifica delle condizioni di accesso ai piani di rateazione, il progressivo superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento.
Il d.lgs. 110/2024 è composto da 19 articoli suddivisi in due Capi:
- Capo I: Disposizioni in materia di riscossione (articoli 1-10) che ridisegna la disciplina relativa all’inesigibilità dei carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione;
- Capo II: Disposizioni complementari (articoli 11-19) contengono disposizioni complementari a quelle dei precedenti articoli volti a definire profili organizzativi e funzionali connessi alla riforma della riscossione.
Il decreto è entrato in vigore ma sotto l’aspetto operativo alcune novità saranno efficaci dall’1/01/2025.
Di seguito le novità più rilevanti in sintesi.
Riforma fiscale: decreto riscossione in GU
In sintesi:
L’articolo 1 dispone espressamente la pianificazione annuale delle procedure di riscossione da parte dell’Agenzia delle entrate-riscossione, introducendo la possibilità di effettuarle secondo logiche di raggruppamento dei crediti per codice fiscale; infine prevede che la pianificazione sia inserita nell’apposita convenzione tra MEF e Agenzia dell’entrate.
L’articolo 2 chiarisce espressamente quali sono gli adempimenti che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, sono a carico dell’agente della riscossione, su cui grava il compito di effettuare il tempestivo tentativo di notifica della cartella di pagamento e di atti interruttivi della prescrizione, quello di conformare il proprio operato al piano annuale previsto dall’articolo 1 e quello di garantire, entro la fine di ogni mese, la trasmissione all’ente creditore dei flussi informativi telematici riguardanti lo stato delle procedure relative alle singole quote e le riscossioni effettuate nel mese precedente.
L’articolo 3 prevede che le quote affidate all’Agenzia delle entrate riscossione dal 1° gennaio 2025 e che non sono riscosse vengano automaticamente discaricate, con le modalità stabilite con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell’affidamento. In ogni caso, l’agente della riscossione può trasmettere, in qualsiasi momento, all’ente creditore la comunicazione di discarico anticipato delle quote interessate da fallimento o liquidazione giudiziale o per le quali ha verificato, attraverso l’accesso all’Anagrafe Tributaria (eseguito prima del discarico) l’assenza di beni del debitore aggredibili.
L’articolo 4, in deroga alla disciplina del discarico automatico prevista in via generale all’articolo 3, esclude temporaneamente dal discarico automatico – a specifiche condizioni – le quote affidate dal 1° gennaio 2025, per le quali: a) è sospesa la riscossione, ovvero sono ancora pendenti procedure esecutive o concorsuali, a specifiche condizioni; b) sono conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza o sono intervenute dilazioni, ovvero sono derivanti da istituti agevolativi previsti dalla legge e si sono verificate cause di revoca e decadenza dal beneficio ovvero ancora di sospensione della riscossione.
L’articolo 5 reca la disciplina del riaffidamento dei carichi. Fino alla prescrizione dei crediti, si prevede che l’ente creditore possa gestirli in proprio, ovvero affidarli in concessione a soggetti privati ovvero riaffidarli, per due anni, all’agente della riscossione nazionale mediante adesione alle condizioni di servizio pubblicate sul sito istituzionale dell’Agenzia. L’avvio dell’azione di recupero, al ricorrere dei relativi presupposti, deve essere preceduto dalla notificazione dell’avviso di intimazione; le norme recano la disciplina dei casi in cui, al termine del biennio di riaffidamento, pendano procedure esecutive o concorsuali, ovvero siano in corso pagamenti derivanti dagli istituti ivi elencati. In caso di discarico anticipato per “nullatenenza” del debitore, la norma disciplina le condizioni alle quali l’ente creditore – acquisiti nuovi, circostanziati e significativi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al debitore – può riaffidare le somme discaricate all’Agenzia delle entrate-Riscossione.
L’articolo 6 è volto a introdurre una nuova disciplina delle attività di verifica e di controllo dell’azione di recupero dei crediti svolta dell’agente della riscossione nonché della responsabilità dell’agente medesimo. In sintesi, con le misure presenti nel testo dell’articolo, si disciplina:
– la verifica da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, anche avvalendosi della Agenzia delle entrate, della conformità dell’azione di recupero dei crediti affidati all’Agenzia delle entrate-riscossione rispetto a quanto previsto nella pianificazione annuale introdotta all’articolo 1;
– gli adempimenti dell’Agente della riscossione sui quali l’ente creditore effettua il controllo di conformità dell’azione di recupero, nonché i termini, e le modalità dell’azione stessa e i criteri di individuazione delle quote automaticamente discaricate da sottoporre a controllo;
– la disciplina dell’atto di contestazione all’agente della riscossione nonché le modalità di definizione della controversia.
L’articolo 7 è volto a istituire una commissione che, con il supporto istruttorio dell’Agenzia delle entrate, proceda all’analisi del magazzino in carico all’Agenzia delle entrate-riscossione e formuli, conseguentemente, soluzioni per conseguire il discarico di tutto o parte del predetto magazzino.
L’articolo 12, riguarda le impugnazioni. Revisionato l’ambito di operatività dell’ art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602/1973, avente ad oggetto la disciplina dell’impugnabilità del ruolo e della cartella di pagamento invalidamente notificata.
L’articolo 13 , disposizioni in materia di dilazione. Introduce nuove regole che modificano a favore del contribuente regole e tempistiche per i pagamenti rateali. Coloro che si trovano in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria possono rateizzare il pagamento delle somme iscritte a ruolo di importo inferiore o pari a 120 mila euro. Previsti tempi di rateizzazione differenti in base alla presenza o meno di documentazione che accerti la temporanea situazione di difficoltà.
L’articolo 14 , Adeguamento delle disposizioni in materia di concentrazione della riscossione nell'accertamento. L’obiettivo è quello di ridurre i tempi per l’avvio delle azioni cautelari ed esecutive
L’articolo 16 mira a semplificare le procedure amministrative e gli adempimenti connessi all’erogazione dei rimborsi fiscali di competenza dell’Agenzia delle entrate, in presenza di debiti iscritti a ruolo a carico dei beneficiari.