Detraibilità IVA fatture a cavallo d’anno
L'art 1 del DPR n 100/1998 prevede che "entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese (ai sensi dell'art 19 DPR 633/72) . Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente".
Quest'ultima affermazione specifica perciò che per le fatture a cavallo d'anno non si applica la regola generale di detrazione dell'imposta per i documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione della operazione.
Pertanto non può essere portata in detrazione, nella liquidazione riferita al mese di dicembre 2021 l’imposta relativa a una cessione di beni o prestazione di servizi il cui momento di effettuazione si verifica nel mese di dicembre 2021, se la corrispondente fattura sia ricevuta e annotata nei primi quindici giorni di gennaio 2022.
Ciò premesso con l'approssimarsi di fine anno è utile chiarire gli effetti che il momento dell'emissione della fattura e della ricezione della stessa determinano sulla esigibilità della imposta.
In particolare supponendo che:
- una operazione venga effettuata in data 30 dicembre 2021
- la relativa fattura può essere generata e trasmessa con sistema di interscambio SDI entro l'11 gennaio 2022.
Il momento di effettuazione della operazione infatti, non coincide necessariamente con la data di l’emissione della fattura, poiché quest’ultima può essere emessa entro “dodici giorni dal momento di effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6”, ai sensi dell’art 21 comma 4 del DPR 633/72.
La data corrispondente al momento di effettuazione dell’operazione deve, comunque, essere indicata sul documento, se diversa da quella di emissione (art. 21 comma 2 lett. g-bis) del DPR 633/72).
L'agenzia delle Entrate con la Circolare n. 14/2019 ha specificato che il Sistema di Interscambio attesta “inequivocabilmente e trasversalmente” la data e l’orario di avvenuta trasmissione di una fattura elettronica.
È possibile perciò che nel campo “Data” della e-fattura, venga riportata la data di effettuazione dell’operazione e considerando l'esempio proposto è possibile che nel campo “Data” sarà indicata la data di effettuazione della operazione ossia il 30 dicembre 2021, diversa, dalla data di emissione corrispondente a quella in cui la fattura viene trasmessa mediante il SdI.
In questo caso, per colui che ha emesso la fattura l'IVA dovrà confluire nella liquidazione dell'ultimo periodo dell'anno 2021, invece per colui che ha ricevuto la fattura (entro l'11.01.2022) l'IVA non potrà confluire nella liquidazione dell'ultimo periodo dell'anno 2021 in ragione di quanto prescrive l'art 1 del DPR 100/98.