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Dichiarazioni operazioni in oro: via dal 17 gennaio alle novità

Novità in materia di dichiarazioni delle operazioni in oro.

In particolare la UIF con un comunicato del 15 gennaio ha evidenziato che in data 17 gennaio 2025 entrerà in vigore il Dlgs. n. 211/2024, che adegua la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672 in tema di controlli sul denaro contante, apportando modifiche anche alla disciplina delle dichiarazioni di operazioni in oro, oggi contenuta nella legge 7/2000 e nelle relative disposizioni di attuazione, vediamo i dettagli.

Dichiarazioni operazioni in oro: il via dal 17 gennaio

Si evidenzia parafrasando il contuenuto di quanto afferma la UIF. 

Tra le principali novità, per quanto di competenza dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), si evidenzia che, a partire dal 17 gennaio, le operazioni in oro, che ricadono nell'ambito di applicazione della legge 7/2000, come modificata dal d.lgs. 211/2024, dovranno essere dichiarate alla UIF, qualora il valore risulti di importo pari o superiore a 10.000 euro e non più € 12.500.

Nel dettaglio, la dichiarazione è dovuta anche per le operazioni dello stesso tipo eseguite nel corso del mese solare con la medesima controparte, qualora singolarmente pari o superiori a € 2.500 e complessivamente pari o superiori a € 10.000.

In linea di continuità con i chiarimenti della Banca d'Italia del 2010 nonché con quanto precisato nelle faq della UIF, ai fini dell'adempimento degli obblighi dichiarativi, rileva anche il materiale d'oro da destinare a fusione per ricavarne oro da investimento nonché a uso prevalentemente industriale.

Per i trasferimenti al seguito di oro da investimento corrispondente a monete con un tenore in oro di almeno il 90% o a lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5%, in entrata o in uscita dal territorio nazionale, sono previsti obblighi di dichiarazione e di informativa all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

A partire dal 17 gennaio non dovranno più essere trasmesse alla UIF le dichiarazioni inerenti ai predetti trasferimenti.

Dovranno invece continuare a formare oggetto di dichiarazione alla UIF i trasferimenti al seguito, in entrata o in uscita dal territorio nazionale, aventi a oggetto oro ad uso prevalentemente industriale nonché il sopra citato materiale d'oro da destinare a fusione.

La recente riforma attribuisce all'Unità il potere di emanare istruzioni volte a precisare le operazioni oggetto di dichiarazione, i contenuti e le modalità di invio della dichiarazione stessa e fino alla loro emanazione delle predette, la Comunicazione della UIF del 2014 continua a trovare applicazione in quanto compatibile con le nuove disposizioni.

Le dichiarazioni di operazioni in oro continueranno a essere inviate attraverso il Portale Infostat- UIF adeguato alla nuova soglia a partire dalla data di entrata in vigore della riforma.

Per info e quesiti, le UIF conclude il comunicato specificando di rivolgersi a:

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