Disponibile il modello per comunicare l’adesione ai PVC
Nel sito dell’Agenzia delle Entrate è stato reso disponibile il modulo per richiedere di aderire ai processi verbali di constatazione, come previsto dal Decreto Legislativo in materia di accertamento tributario e concordato preventivo biennale.
A partire dal 02/05/2024 i soggetti interessati possono compilare l’apposito modello per l’adesione ai PVC, come recentemente disposto dall’art. 5-quater del D.Lgs 218/1997 (in linea con le previsioni dell’art. 1, comma 1, lettera d) del D.Lgs 13/2024), che permette infatti ai contribuenti di aderire per intero, come già accadeva in passato, ai rilievi contenuti nei verbali di constatazione.
La norma attuale dà la possibilità di aderire ai PVC emessi entro il 30/04/2024 e che riguardano:
- le imposte sui redditi;
- l’IRAP;
- l’IVA;
- le ritenute;
- le imposte sostitutive;
- l’imposta di registro e imposta sulle successioni e donazioni;
- le imposte ipocatastali;
- i crediti d’imposta che siano stati oggetto di recupero.
I vantaggi dell’adesione ai PVC dal 2 maggio
L’adesione permette di ridurre delle sanzioni a 1/6 del minimo edittale, invece che a 1/3 come accade con gli accertamenti con adesione, con possibilità peraltro di applicazione il cumulo giuridico – anche se limitatamente alla singola imposta e al singolo anno – ed efficacia della definizione sui contributi INPS relativi alle Gestioni Artigiani e Commercianti così come alla Gestione separata (con i contributi che andranno dunque versati sul maggior reddito accertato in base al PVC definito).
Il modello è facile da compilare e parte dai dati anagrafici del richiedente e dall’indicazione che si tratti del titolare o, eventualmente, del rappresentante legale della ditta o società interessata dalla definizione. Va poi indicato l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per la pratica e (ovviamente) il numero del PVC di interesse e i relativi riferimenti, ossia data di consegna al contribuente, organo che lo ha redatto, periodi d’imposta a cui fa capo eccetera.
Va poi riportata la richiesta di aderire:
- “senza condizioni”
- oppure condizionando la medesima istanza alla rimozione di “errori manifesti”
per i motivi da indicare appositamente nel modello – come espressamente riportato dall’art. 5-quater, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs 218/1997 –scegliendo di versare in un’unica soluzione o a rate, così come l’intenzione di avvalersi dello scomputo delle perdite fiscali (con modello IPEA/IPEC).
Si ricorda infatti che gli importi che scaturiscono dalla procedura possono essere pagati:
- in 8 rate trimestrali, oppure,
- in 16 rate qualora essi superino l’importo di 50.000 euro;
mentre se l’adesione riguarda il recupero dei crediti di imposta il pagamento non potrà che avvenire in unica soluzione, peraltro senza la possibilità di compensazione c.d. “orizzontale”, come specificato dal modello che riporta la necessità di manifestare la volontà per il pagamento in unica soluzione.
Si possono infine notare alcune interessanti specificazioni nella sezione informativa del sito in cui è possibile reperire il modello in esame, laddove viene indicato che:
- occorre aderire in relazione a tutte le violazioni definibili e a tutti i periodi di imposta oggetto del verbale di riferimento, non potendo scegliere di definirne solo alcuni (c.d. “cherry picking”);
- il perfezionamento dell’adesione coincide con la notifica del relativo atto, in quanto è irrilevante il momento del pagamento – per forza di cose successivo. Su questo si fa presente che la domanda in esame può essere consegnata:
-
- direttamente,
- tramite posta, o
- mediante PEC;
- la prima rata o le somme complessivamente dovute vanno comunque pagate nei 20 giorni successivi alla notifica dell’atto di definizione;
- per le società di persone è prevista una procedura particolare, che richiama quella che era stata indicata nel provvedimento del 03/08/2009 per una precedente versione della definizione dei PVC.