Enti cooperativi: incarichi per commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro
Viena pubblicato in GU n 211 del 9 settembre il Decreto MISE recante criteri e procedure per la designazione dei commissari liquidatori, dei commissari governativi e dei liquidatori di enti cooperativi.
In particolare, la Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società implementa la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione dell'incarico di:
- commissario liquidatore ai sensi degli articoli 2545-terdecies, 2545-septiesdecies secondo comma del codice civile,
- commissario governativo ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile
- liquidatore di enti cooperativi ai sensi dell'art 2545-octiesdecies del codice civile,
in modo da consentire la selezione automatizzata di professionisti sulla base dei criteri fissati e indicati di seguito.
Il funzionamento della banca dati nonché le modalità di tenuta e aggiornamento della stessa, sono disciplinate con provvedimento del direttore generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società.
Alla banca dati possono iscriversi i seguenti soggetti:
- iscritti agli albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti, degli esperti contabili e dei consulenti in materia di lavoro, nonché nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39;
- esperti in materia di lavoro e cooperazione, anche con riferimento ai requisiti di cui all'art. 28, comma 1, lettera c) del regio decreto 16 marzo 1042 n. 267,
- ovvero coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali.
Liquidatori, commissari governativi e liquidatori di enti cooperativi: i requisiti per iscriversi alla banca dati
I professionisti e i soggetti interessati ad essere nominati commissari liquidatori, commissari governativi e liquidatori di enti cooperativi possono iscriversi ovvero permanere nella banca dati, previa verifica della sussistenza dei requisiti ed in assenza delle seguenti condizioni:
- a. dimissioni o mancata accettazione di precedente incarico conferito dall'amministrazione, prodotte senza giustificato e oggettivo motivo; b. revoca di un precedente incarico, salvo che sia stata disposta per motivi non inerenti la responsabilità diretta, esclusiva e personale del soggetto revocato;
- c. preesistente o intervenuto status di interdetto o inabilitato o di soggetto sottoposto a misure di «protezione giudiziaria» ivi compresa l'amministrazione di sostegno ed ogni altra misura che comporti un effetto limitativo sulla capacità di agire del soggetto;
- d. applicazione di misure interdittive, seppure temporanee, disposte anche dall'ordine professionale di appartenenza;
- e. assoggettamento a procedura concorsuale;
- f. applicazione di misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
- g. condanne penali, anche in primo grado, o pendenza di procedimenti penali per:
- I. i delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e, in quanto compatibili, con quelli dettati nel titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dalle successive modifiche ed integrazioni;
- II. i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per un delitto in materia tributaria e valutaria che comportino condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi;
- III. un qualunque delitto non colposo che comporti la reclusione per un tempo non inferiore ad un anno;
- IV. i delitti che comportino, anche in primo grado, l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione o la sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
La durata dell'incarico di commissario liquidatore, commissario governativo e liquidatore di enti cooperativi è di massimo tre anni, eventualmente soggetta a rinnovo in relazione alle esigenze della procedura e in base alle valutazioni annuali dei risultati raggiunti dal professionista nell'espletamento dell'incarico conferito.
Con provvedimento della Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e le società saranno definite le modalità di valutazione annuale.