ETS: patrimonio minimo per l’iscrizione al RUNTS
Il Consiglio Notarile di Milano ha pubblicato sul proprio sito internet la massima interpretativa n 3 con la quale si informa che “La verifica della sussistenza del patrimonio minimo previsto per gli ETS con personalità giuridica, costituente altresì presupposto per l'iscrizione nel RUNTS degli enti già in possesso della personalità giuridica acquisita ai sensi del D.P.R. n. 361/2000, si reputa legittima se effettuata sulla base di documenti contabili/patrimoniali aggiornati ad una data non anteriore a centoventi giorni rispetto a quella della delibera portante la decisione di iscriversi al RUNTS”
Si tratta di un provvedimento di interpretazione molto importante in quanto si avvicina il momento di entrata a regime della riforma del Terzo settore vista la recente pubblicazione del Decreto 106/2020.
Sarà del notaio, che riceve l'atto costitutivo o il verbale di modifica statutaria, la responsabilità di verificare i requisiti di legittimità e curare l'iscrizione, con conseguente velocizzazione delle relative procedure.
Il notaio verificherà i requisiti patrimoniali minimi sia per gli enti di nuova costituzione che per quelli già riconosciuti, che intendano assumere la qualifica di Ets ossia, secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 4, del codice del terzo settore per la costituzione degli ETS con personalità giuridica:
- euro 15.000 per le associazioni
- euro 30.000 per le fondazioni
Secondo la massima interpretativa in oggetto si fa riferimento alle previsioni contenute nell'art. 42-bis, comma 2, cod.civ che fissa in 120 giorni la data di aggiornamento della documentazione prevista per la trasformazione degli enti senza scopo di lucro.
Pertanto, alla luce della analogia con la norma suddetta, anche la verifica della sussistenza del patrimonio minimo, costituente presupposto per l'iscrizione nel RUNTS degli enti già in possesso della personalità giuridica, è legittima se effettuata sulla base di documenti contabili/patrimoniali aggiornati ad una data non anteriore120 giorni rispetto alla data della delibera di iscriversi al RUNTS, ricevuta dal notaio stesso che vi provvede.