Fondo investimenti UE: il quadro SK del 770 e i chiarimenti delle Entrate
Le Entrate con una faq pubblicata ieri 6 aprile 2022 forniscono chiarimenti riguardanti i fondi di investimento Ue, gestiti nel modello 770 di dichiarazione dei sostituti d’imposta, alla luce delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2021, all’articolo 27, comma 3, del Dpr n. 600/1973.
Le precisazioni riguardano il Quadro SK “Comunicazione degli utili corrisposti da soggetti residenti e non residenti nonché altri dati delle società fiduciarie”.
Come ricordato dal dallo stesso quesito a seguito delle modifiche apportate dalla L. 178/2020, l’articolo 27, comma 3, del DPR 600/1973 prevede ora che non sono assoggettati a ritenuta:
- i dividendi percepiti dai fondi d’investimento UE che siano conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo del 13 luglio 2009 e del Consiglio
- e anche non conformi alla direttiva, ma il cui gestore sia soggetto a vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/Ue
Tale disposizione, come si evince anche dalla relazione illustrativa, è stata introdotta proprio al fine di superare il trattamento fiscale discriminatorio dei dividendi percepiti dai suddetti fondi di investimento comunitari (o SEE) rispetto a quello dei dividendi percepiti dai fondi nazionali.
Le Entrate specificano che il comma 3 dell'articolo 27 del d.P.R 29 settembre 1973, n. 600 prevede l'applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta nella misura del 26% sugli utili corrisposti da società residenti a soggetti non residenti, fermo restando la possibilità di applicare, laddove più favorevoli, le aliquote convenzionali in presenza di una Convenzione per evitare le doppie imposizioni stipulata tra l'Italia e lo Stato di residenza del percettore dei dividendi.
L'articolo 1, comma 631, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), ha modificato l'articolo 27, comma 3, estendendo l'esenzione fiscale già prevista per gli utili da partecipazione percepiti da OICR residenti in Italia, anche ai dividendi corrisposti dalle società italiane a OICR conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e a OICR, non conformi alla citata direttiva 2009/65/CE, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, istituiti negli Stati UE e negli Stati SEE, che consentono un adeguato scambio di informazioni.
Il successivo comma 632 stabilisce che tale estensione si applica agli utili percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Considerando che il comma 632 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 prevede che “la disposizione di cui al comma 631 si applica agli utili percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge”, si ritiene che per i dividendi corrisposti dal 1° gennaio 2021 dalle società italiane a OICR istituiti negli Stati UE e negli Stati SEE, che consentono un adeguato scambio di informazioni, non occorre rilasciare la CUPE/2022.
I dati relativi agli utili corrisposti nei confronti di tali soggetti dovranno essere indicati nel solo quadro SI del modello 770/2022; i sostituti d’imposta e gli intermediari tenuti alla presentazione del modello 770/2022 non dovranno indicare detti utili nel quadro SK.