Fondo IPCEI: Circolare con istruzioni applicative

Viene pubblicata la Circolare n 418933 del 12 dicembre 2023 del MIMIT sul Fondo IPCEI di cui al decreto interministeriale 21 aprile 2021 per il sostegno alla realizzazione degli importanti progetti di comune interesse europeo di cui di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Elementi e disposizioni per l’attuazione degli interventi. 

La Circolare di 11 pagine è composta da V sezioni:

  1. Inquadramento e finalità 
  2. Esecuzione delle iniziative
  3. Spese e costi ammissibili
  4. Rendicontazione dei costi
  5. Disposizioni finali

Scarica qui la circolare e gli allegati

Con la circolare, sulla base delle evidenze maturate in sede attuativa, si individua un complesso di riferimenti ed indicazioni da seguire ai fini della corretta esecuzione e rendicontazione delle operazioni del Fondo IPCEI, applicabili nella generalità alla fase di realizzazione dei diversi interventi. 

I soggetti destinatari delle agevolazioni del Fondo IPCEI sono tenuti a conformarsi alle disposizioni della presente circolare.

Viene precisato che ricadono nell’ambito di applicazione della presente circolare le operazioni inerenti agli IPCEI già attivati e quelli che lo saranno a seguito del completamento dell’iter di notifica ed autorizzazione. 

La presente circolare raccoglie e consolida le evidenze della prassi applicativa maturata, e introduce disposizioni specifiche per la corretta attuazione delle operazioni. 

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente Circolare, è fatto rinvio a quanto applicabile in ragione della normativa di riferimento ed attuativa.

Ricordiamo le regole della misura.

Beneficiari del Fondo IPCEI

Ricordiamo che il Decreto MIMIT 21.04.2021 attuativo della misura, pubblicato in GU n 165 del 12.07.2021, contiene i criteri generali, il funzionamento e la concessione delle agevolazioni del Fondo IPCEI destinato alle imprese che partecipano alla realizzazione degli importanti progetti di comune interesse europeo. (Leggi anche Decreto di agosto: Rifinanziamento del Fondo IPCEI sul rifinanziamento del fondo per il 2021).

Possono beneficiare del sostegno  del  Fondo  IPCEI  i  soggetti individuati da una specifica decisione di autorizzazione, ammessi  al sostegno delle autorità italiane e in particolare gli interessati devono:

  • a) essere costituiti e regolarmente iscritti  al  registro  delle imprese;
  • b) essere nel pieno e libero esercizio dei  propri  diritti,  non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
  • c) non trovarsi  in  condizioni  tali  da  risultare  impresa  in difficoltà  cosi'  come  individuata   dalla   comunicazione   della Commissione europea 2014/C 249/01 del 31  luglio  2014,  recante  gli «Orientamenti sugli aiuti  di  Stato  per  il salvataggio   e   la ristrutturazione di imprese non  finanziarie  in  difficoltà»,  come successivamente modificati od integrati.  Gli  aiuti  si  applicano, tuttavia,  alle  imprese  che  al  31  dicembre 2019  non  erano  in difficoltà, ma lo sono diventate nel periodo successivo a tale data, fermo restando quanto disposto dalle norme applicabili in materia  di aiuti di Stato;
  • d) essere in regola  con  la  restituzione  di  somme  dovute  in relazione a provvedimenti di  revoca  di agevolazioni concesse  dal Ministero dello sviluppo economico;
  • e)  non  rientrare  tra  le  imprese  che   hanno   ricevuto   e, successivamente, non rimborsato o depositato in  un conto bloccato, gli  aiuti  individuati  quali   illegali   e   incompatibili   dalla Commissione europea.

Sono, in  ogni  caso,  esclusi  dalle  agevolazioni  di  cui  al presente decreto i soggetti:

  • a) i cui legali rappresentanti o  amministratori,  alla  data  di presentazione della domanda di agevolazione, siano stati condannati, con  sentenza  definitiva  o  decreto  penale  di  condanna  divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena  su  richiesta  ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i  reati  che costituiscono motivo di esclusione di un  operatore  economico  dalla partecipazione a una procedura di  appalto  o  concessione  ai  sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi  a  lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
  • b) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera  d)  del  decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il  decreto  di  attivazione  può  prevedere  l'ammissione  al sostegno del Fondo IPCEI  anche  di  ulteriori  soggetti rispetto  a quelli di cui al comma 1, previa notifica e successiva autorizzazione da parte  della  Commissione  europea nel  rispetto  della  relativa decisione di autorizzazione. 

Progetti ammissibili al Fondo IPCEI

Sono ammissibili le attività progettuali realizzate nell'ambito di un intervento IPCEI,  approvate  secondo  quanto  stabilito  nella relativa decisione di autorizzazione ed  ammesse  al  sostegno  delle autorità  italiane e in particolare: 

  • i progetti  di  ricerca,  sviluppo  e  innovazione  e  di  prima applicazione  industriale,  ivi  compresa   la   disseminazione   dei risultati, devono prevedere attività fortemente innovative ovvero di importante valore  aggiunto  alla  luce  dello  stato  dell'arte  nel settore interessato.

 Ai fini dell'ammissibilità i progetti  devono  essere  attuati secondo  quanto  disciplinato  nella  decisione  di   autorizzazione, realizzando le attività e perseguendo gli obiettivi realizzativi ivi previsti,  in  conformità  ai  project portfolio  approvati   dalla Commissione europea.

Le spese e i costi ammissibili sono:

  • a) le spese relative a  studi  di  fattibilità  compresi  studi preparatori  tecnici,  e  costi  per   ottenere   le   autorizzazioni necessarie per la realizzazione del progetto;
  • b) i costi relativi a strumentazione e attrezzature nella  misura e per il periodo in cui sono  utilizzati  per  il  progetto.  Se  gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati  per  tutto  il  loro ciclo  di  vita  per  il  progetto,  sono   considerati   ammissibili unicamente i costi di ammortamento  corrispondenti  alla  durata  del progetto, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;
  •  c) i  costi  relativi  all'acquisto  (o  alla  costruzione)   di fabbricati, di infrastrutture e di terreni  nella  misura  e  per  il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se tali costi vengono determinati in base al valore delle cessioni a condizioni commerciali o alle spese di capitale effettivamente sostenute, invece che in base ai  costi  di  ammortamento,  il  valore  residuo  dei  terreni,  dei fabbricati o delle infrastrutture dovrebbe essere dedotto dal deficit di finanziamento, ex ante o ex post;
  • d) i costi di altri  materiali,  forniture  e  prodotti  analoghi necessari per il progetto;
  • e) i costi sostenuti per  ottenere,  convalidare  e  difendere  i brevetti  e  altri  attivi  immateriali,  i  costi  per  la   ricerca contrattuale, le competenze e i  brevetti  acquisiti  o  ottenuti  in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato,  nonché i costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti  utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
  • f) le spese amministrative (comprese  le  spese  generali)  e  di personale direttamente imputabili alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione,  comprese  quelle  connesse  alla  prima  applicazione industriale;
  • g) per la prima  applicazione  industriale,  le  spese  in  conto capitale  (CAPEX)  e  le   spese   operative   (OPEX),   finché l'applicazione  industriale  deriva  da  un'attività  di   ricerca, sviluppo e innovazione e contiene di per  se  una  componente  molto importante di quest'ultima che costituisce un elemento  integrante  e necessario per l'esecuzione efficace del progetto;
  • h) altri costi possono essere accettati se giustificati e laddove siano inestricabilmente connessi alla realizzazione del progetto,  ad eccezione delle spese operative diverse da quelle di cui alla lettera g).

Attenzione va prestata al fatto che non possono essere  previste,  per  l'accesso  al  Fondo  IPCEI, limitazioni alla possibilità per i soggetti beneficiari di sfruttare in altri Stati membri dell'Unione europea i risultati ottenuti  dalle attività agevolate ai sensi del presente decreto.

La procedura di ammissione prevede comunque una selezione preliminare, da parte del ministero dello Sviluppo economico, delle proposte e dei soggetti interessati alla costituzione di un IPCEI, per l’individuazione dei contenuti dell’iniziativa e dei partecipanti ai fini della successiva fase di notifica alla Commissione europea.

Attenzione va prestata al fatto che il ministero pubblicherà sul proprio sito internet un apposito invito a manifestare interesse

Clicca qui per visitare la sezione apposita del sito del MISE

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