Fondo sostegno imprese avicole: tutte le regole degli aiuti
Con Decreto del 12 maggio pubblicato in GU n 208 del 6 settembre si stabiliscono le regole di intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre – 31 dicembre 2021.
Per l'intervento si rendono disponibili per l'anno 2022 euro 30.000.000,00.
Fondo a sostegno delle imprese avicole: i beneficiari
Possono beneficiare del sostegno le imprese della filiera avicola interessate dalle misure veterinarie e di polizia sanitaria e ubicate nelle zone regolamentate così come indicate dalle norme sanitarie unionali e nazionali citate in premessa.
Le aziende ammissibili al sostegno sono quelle impegnate nella produzione agricola primaria e della trasformazione delle seguenti categorie merceologiche:
a) pollo;
b) faraona;
c) anatra;
d) oca;
e) gallina ovaiola;
f) pollastra;
g) cappone;
h) pulcino delle specie elencate;
i) tacchino;
j) uova da consumo e da cova del genere «Gallus» e «Meleagris»;
k) specie minori (quaglie, fagiani, piccioni e starne).
Il decreto specifica che è considerata produzione agricola primaria qualsiasi attività svolta nell'azienda agricola, necessaria per preparare i prodotti alla prima vendita.
I beneficiari sono, a seconda dei casi, ricompresi nelle seguenti fattispecie:
a) incubatoi;
b) allevamenti riproduzione;
c) allevamenti da ingrasso;
d) allevamenti per la produzione di uova da consumo;
e) svezzatori;
f) centri imballaggio uova;
g) mattatoi e trasformatori.
Sono escluse le aziende che abbiano usufruito in passato di un aiuto incompatibile e che non abbiano ottemperato all'obbligo di restituzione.
Fondo a sostegno delle imprese avicole: gli interventi ammessi
Gli interventi sono finalizzati a compensare gli imprenditori delle perdite dovute a:
a) estensione del vuoto sanitario oltre il periodo normale (mancato accasamento);
b) distruzione di uova da cova;
c) trasformazione delle uova da cova in ovoprodotti;
d) trasformazione delle uova da consumo in ovoprodotti;
e) soppressione dei pulcini;
f) soppressione pollastre;
g) macellazione anticipata riproduttori;
h) maggiori costi di produzione per prolungato accasamento (blocco trasferimento);
i) perdita di valore per vendita di animali fuori standard;
k) perdita di valore per la carne avicola fresca e la carne avicola sottoposta a trattamento termico;
l) perdita di valore per la carne avicola fresca e la carne avicola congelata;
m) riduzione dell'attività di macellazione/trasformazione/classificazione e imballaggio delle uova.
Si sottolinea che il sostegno è determinato fino ad un massimo del 25% del danno totale subito dai beneficiari, calcolato, per ciascuna fattispecie, sulla base degli importi unitari riportati nella Tabella A, che è parte integrante del presente decreto, ad eccezione dei sostegni destinati alle imprese che allevano le specie minori, di cui all'art. 2, comma 2, lettera k, che sono determinati fino ad un massimo del 100 per cento.
Per le attività che esulano dal campo di applicazione della produzione agricola primaria, gli indennizzi sono concessi ai sensi del regolamento 1407/2013 (de minimis).
Attenzione al fatto che dai sostegni di cui al precedente punto 2, sono decurtati gli eventuali indennizzi ricevuti a seguito della sottoscrizione di polizze assicurative e quelli percepiti, per i medesimi animali, ai sensi del regolamento (UE) n. 652/2014.
Fondo a sostegno delle imprese avicole: presenta la domanda
I soggetti che intendono usufruire dei benefici presentano apposita domanda all'Organismo pagatore riconosciuto territorialmente competente, in base alla sede legale dell'impresa.
Ai fini della liquidazione dei sostegni, i richiedenti devono dimostrare i danni subiti in conseguenza dell'attuazione delle misure sanitarie messe in atto per contenere l'epidemia di influenza aviaria ad alta patogenicità, nel periodo compreso tra il 23 ottobre 2021 ed il 31 dicembre 2021, decurtati delle voci di cui all'art. 3, comma 4.
Le domande sono presentate in via informatica sulla base di criteri uniformi predisposti da AGEA- Coordinamento e devono pervenire, entro il termine da questa indicato, all'organismo pagatore territorialmente competente.