Garanzie mutui di PMI agricole: importo max 62.000 euro
Con Circolare n 6 del 27 ottobre l'ISMEA informa del fatto che, con riferimento alle modifiche introdotte dall’art. 17 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, c.d. Decreto Aiuti ter, all’articolo 20, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, la Commissione europea con Decisione C(2022) 7604 del 21 ottobre 2022 ha approvato l’innalzamento da € 35.000,00 a € 62.000,00 dell’importo massimo dei finanziamenti garantiti da Ismea con copertura al cento per cento.
Si fa presente che la modifica si riferisce:
- sia alle nuove operazioni
- sia a quelle per le quali Ismea ha già rilasciato una garanzia ai sensi delle disposizioni normative in oggetto entro il precedente limite di € 35.000,00.
Con riferimento a tale ultimo punto, si precisa che, qualora sussistano le condizioni per l'adeguamento dell’importo del finanziamento garantito alle nuove condizioni introdotte, l’importo integrativo dovrà essere oggetto di una nuova richiesta, separata dalla precedente.
Il nuovo modello LTU per l’accesso alle agevolazioni è disponibile anche nella sezione Garanzie e assicurazioni – Garanzia U35 del sito www.ismea.it
Attenzione al fatto che la circolare ISEMA precisa che per le imprese che compileranno il modello LTU non sarà necessario acquisire i seguenti ulteriori documenti richiesti dalla circolare n. 5/2022:
- la dichiarazione allegata alla circolare n. 2/2017 in merito alle dimensioni dell’impresa e all’eventuale presenza di imprese associate o collegate; per le sole imprese ittiche,
- la dichiarazione di non aver commesso contravvenzioni ed illeciti amministrativi ai sensi del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 nei dodici mesi precedenti la richiesta di rilascio della garanzia.
Garanzia ISEMA U35: gli importi per le PMI
Ricordiamo che con comunicato del 4 luglio 2022 l'ISMEA informava che è attivo il portale per la presentazione delle domande dedicato alla nuova Garanzia U35. (Accedi da qui)
In particolare, si tratta delle seguenti misure agevolative sui mutui in favore delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che hanno subito un incremento dei costi energetici:
- U35 è rilasciata a fronte di finanziamenti bancari destinati alle PMI agricole e della pesca colpite dai rincari energetici, del carburante e delle materie prime.
- U35 copre al 100% le operazioni di credito di importo non superiore a 35 mila euro (importo innalzato a 62.000) e comunque entro il valore dei costi per l'energia, carburante e materie prime registrato nel 2021, di durata fino a 10 anni, comprensivi di un periodo di preammortamento di almeno 24 mesi.
- U35 è gratuita e cumulabile con le altre garanzie rilasciate da ISMEA ed è ottenuta in via automatica con modalità analoghe a quelle già sperimentate per le operazioni L25 COVID.
L'art 20 del DL n 50/2022 convertito in legge e pubblicato sulla GU n 164 del 15 luglio ha previsto che, sono ammissibili alla garanzia diretta dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare ISMEA, con copertura al 100 per cento, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca che abbiano registrato un incremento dei costi per l’energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022 come da dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
La garanzia è concessa purché tali finanziamenti prevedano l’inizio del rimborso del capitale non prima di ventiquattro mesi dall’erogazione e abbiano una durata fino a centoventi mesi e un importo non superiore al 100 per cento dell’ammontare complessivo degli stessi costi, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia, ovvero da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e, comunque, non superiore a 35.000 euro (importo ora innalzato a 62.000).