Gli effetti sul Bilancio 2020 dello stralcio del saldo IRAP 2019 e del primo acconto 2020
Per effetto dell’articolo 24 del DL 34 2020, il cosiddetto decreto Rilancio, il legislatore d’emergenza ha disposto, per un ampio numero di contribuenti (tutti coloro che nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 19 maggio 2020 hanno conseguito ricavi o compensi per un importo inferiore a 250 milioni di euro, escludendo in ogni caso gli intermediari finanziari, le società di partecipazione, le società di assicurazione e le pubbliche amministrazioni), l’esonero dall’obbligo di versamento:
- del saldo IRAP 2019;
- del primo acconto IRAP 2020.
Per la precisione, la norma fa riferimento al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 per lo stralcio del saldo, e al successivo per l’abbuono dell’acconto.
Il beneficio fiscale, come strutturato, avrà un sicuro impatto sul delicato bilancio d’esercizio 2020, che non potrà fare a meno di recepire questa e altre norme emergenziali.
La prima potenziale rilevanza è la contabilizzazione e l’esposizione sul bilancio 2020 dello stralcio del saldo IRAP 2019, che però non riguarda tutti i contribuenti interessati dall’agevolazione.
Essendo il decreto Rilancio entrato in vigore il 19 maggio 2020, è probabile che le società con esercizio coincidente con l’anno solare, che abbiano approvato il bilancio 2019 nei termini ordinariamente previsti dal Codice civile, i canonici 120 giorni, abbiano calcolato l’imposta netta IRAP al lordo del saldo successivamente stralciato.
Si ricorderà inoltre come, in fase di redazione del bilancio 2019, per coloro che lo hanno approvato dopo l’entrata in vigore del decreto Rilancio, nel più ampio arco temporale di 180 giorni, c’era una linea di pensiero, niente affatto basata sul nulla, che riteneva corretto calcolare e rilevare l’imposta netta, sul bilancio 2019, secondo le ordinarie norme che regolano la determinazione dell’IRAP; considerando l’agevolazione fiscale rappresentata dallo stralcio del saldo come un fatto intervenuto dopo la chiusura dell’esercizio.
In entrambe queste situazioni, i prospetti del bilancio 2019 presenteranno un valore dell’imposta netta IRAP superiore a quella poi effettivamente dovuta ed effettivamente versata, per effetto dell’articolo 24 del DL 23/2020, il cui maggior importo dovrà essere recepito e riassorbito dal bilancio 2020.
Rilevata quindi nel 2019 una imposta indeducibile e un debito d’imposta, che poi nel 2020 è stato abbuonato, l’impresa dovrà stornare il debito e rilevare una sopravvenienza attiva non imponibile per l’importo del beneficio fiscale.
L’operazione non presenza linee di rilevanza da un punto di vista tributario, essendo l’IRAP una imposta indeducibile; anche per i casi in cui è possibile applicare la deduzione forfettaria del 10%, perché questa si determina sugli importi effettivamente versati, e quelli oggetto di trattazione sono stati rilevati in bilancio ma non corrisposti.
La seconda questione rilevante è la corretta contabilizzazione ed esposizione in bilancio 2020 dell’IRAP di competenza, alla luce del beneficio fiscale che ha previsto l’abbuono del versamento del primo acconto.
Superando una norma in apparenza semplice, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 27/E del 19 ottobre 2020, illustra le corrette modalità di calcolo del beneficio fiscale: l’importo del primo acconto IRAP 2020 oggetto di abbuono, in teoria il 50% dell’imposta per i soggetti ISA e il 40% per gli altri, nella realtà è rappresentato dal minor valore tra quello calcolato con il metodo previsionale e quello con il metodo effettivo.
Dunque l’impresa dovrà calcolare l’imposta netta IRAP dell’anno fiscale 2020 secondo le ordinarie regole di calcolo e determinare l’importo corrispondente al 40% o al 50%, a seconda della tipologia del contribuente; se questo importo sarà minore a quello calcolato applicando la medesima percentuale all’imposta IRAP netta del 2019 (al lordo del saldo abbuonato dall’articolo 24 del DL 34 2020), il beneficio fiscale per l’anno 2020 sarà tale minor valore. Se invece, al contrario, il valore minore sarà quello basato sull’imposta 2019, il beneficio fiscale sarà dato da questo importo.
In questo caso, superate le difficoltà date dal calcolo dell’effettivo beneficio fiscale, sul bilancio d’esercizio 2020 sarà sufficiente rilevare l’imposta, determinata secondo le regole ordinarie di determinazione dell’IRAP, al netto del beneficio fiscale.
Una volta effettuato il giroconto del versamento del secondo acconto (il versamento del primo, per l’importo determinato con il metodo storico, non dovrebbe essere stato effettuato), il saldo costituirà un debito o un credito verso l’erario, a seconda della specifica situazione del contribuente.