ICI Enti non commerciali: recupero dell’esenzione per gli anni 2006-2011

Nel DL Salva Infrazioni convertito in legge n 166/2024 viene inserito in sede referente un articolo che risolve la procedura di recupero dell’aiuto fruito negli anni dal 2006 al 2011 in relazione all’esenzione dell’ICI prevista a favore degli enti non commerciali.

Vediamo i dettagli della norma.

Cosa prevede il Dl Infrazioni sulla procedura UE per esenzione ICI enti non commerciali

L’articolo 16-bis, introdotto dalla Camera, disciplina, ai fini dell’applicazione della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 6 novembre 2018 e delle decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023, la procedura di recupero dell’aiuto fruito negli anni dal 2006 al 2011 in relazione all’esenzione dell’ICI prevista a favore degli enti non commerciali.
In particolare:

  • i soggetti passivi che hanno presentato la dichiarazione IMU e TASI per gli enti non commerciali in almeno una delle annualità 2012 e 2013, 
  • con imposta a debito superiore a 50 mila euro annui, 
  • o che, indipendente da quanto dichiarato, siano stati chiamati a versare un importo superiore a 50 mila euro annui, 
  • sono tenuti alla trasmissione della dichiarazione ai fini del recupero dell’ICI riferita al periodo dal 2006 al 2011.

Inoltre si prevedono i seguenti casi di esclusione dal versamento dell’imposta in esame:

  • se nel periodo dal 2006 al 2011 non sono state superate le soglie di aiuto, ovvero sono stati rispettati le condizioni e i limiti previsti dalle discipline europee in materia di aiuti di Stato di importo limitato al tempo vigenti;
  • se l’ammontare dell’aiuto soddisfa i requisiti stabiliti da un regolamento europeo che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ovvero se integra la compensazione di obblighi di servizio pubblico o la remunerazione della fornitura di servizi di interesse economico generale esentata dalla notifica alla Commissione europea, secondo le condizioni e i requisiti prescritti dalla disciplina europea in materia, in applicazione dell’articolo 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.