Imposta di bollo sulle quietanze delle Ft: quando spetta l’esenzione

Con Risposta a interpello n 129 del 5 giugno le Entrate trattano chiarimenti sull'imposta di bollo su quietanze di pagamento rilasciate a seguito delle emissioni di fatture soggette al bollo.

L'agenzia chiarisce quando si paga il bollo anche sulla quietanza della fattura.

L'Ente istante nell'espletamento della propria attività amministrativa «intrattiene rapporti regolati da fatture esenti IVA e, di conseguenza assoggettate ad imposta di bollo, nei confronti di soggetti pubblici, alcuni dei quali con natura di Amministrazioni dello Stato» e in tale ultimo caso, è tenuta al pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 8 del d.P.R. n. 642 del 1972.

Ciò posto, l'Ente chiede se alle quietanze di pagamento rilasciate con apposito documento, distinto dalla fattura già assoggettata all'imposta di bollo, si applichi la nota 2 dell'articolo 13, comma 1 della Tariffa, allegato A del d.P.R. n. 642 del 1972, che prevede una esenzione.

Vediamo il chiarimento delle Entrate.

Bollo sulle quietanze delle Ft: quando spetta l’esenzione

Le Entrate hanno replicato ricordando che l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 dispone che «Sono soggetti all'imposta di bollo gli atti, documenti e i registri indicati nell'annessa tariffa».

A tale proposito, l'articolo 13, comma 1 della Tariffa allegata al citato d.P.R., dispone che l'imposta si applica nella misura di 2 euro per ogni esemplare, per le «Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria»

La nota 2 del medesimo articolo 13, comma 1 prevede, inoltre, che «L'imposta non è dovuta: 

  • a) quando la somma non supera L. 150.000 (euro 77,47) a meno che si tratti di ricevute o quietanze rilasciate a saldo per somma inferiore al debito originario, senza la indicazione di questo o delle precedenti quietanze, ovvero rilasciate per somma indeterminata;
  • b) per la quietanza o ricevuta apposta sui documenti già assoggettati all'imposta di bollo o esenti».

Pertanto, quindi, l'applicazione della citata lett. b) richiede necessariamente che la quietanza sia fisicamente apposta sul documento già assoggettato ad imposta di bollo ovvero esente.

In tal senso, con la risposta pubblicata il 5 febbraio 2020, n. 21, infatti, è stato chiarito che le quietanze «in linea generale […] devono essere assoggettate all'imposta di bollo nella misura di euro 2,00» e, inoltre, è stato precisato che non è dovuta l'imposta di bollo per le quietanze relative a fatture ma solo quando fisicamente apposte su fatture esenti Iva ovvero già assoggettate all'imposta di bollo.

L'articolo 8 del richiamato d.P.R. n. 642 del 1972 prevede che «Nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra parte, nonostante qualunque patto contrario».

L'articolo 1199 del codice civile dispone che «Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza».

Nel caso in esame, la quietanza si sostanzia in un documento distinto dalla fattura che ha già scontato l'imposta di bollo e, pertanto, trattandosi di un nuovo atto che risulta annoverato tra quelli indicati nell'articolo 13 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, è soggetto ad imposta di bollo secondo la regola generale.

Alla luce di quanto illustrato, si ritiene che, nel caso di specie, sulle quietanze oggetto del quesito l'imposta di bollo, dovuta nella misura di euro 2,00 per esemplare, può essere assolta tramite il contrassegno ovvero secondo la modalità virtuale ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. n. 642 del 1972, nei termini sopra indicati.