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Imposte sui giochi: chiarimenti sulla compensazione

Con Risposta a interpello n 395 e Risposta a interpello n 394 entrambe del 25 luglio le entrate pubblicano chiarimenti su ll'utilizzo di crediti di imposta agevolativi derivanti dagli interventi elencati all'articolo 121 del decreto–legge n. 34 del 2020 –Articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

In particolare, viene chiarito che:

  • l'imposta unica sulle scommesse, 
  • l’imposta unica sui giochi
  • il prelievo erariale unico sugli apparecchi di intrattenimento

sono tutti compensabili con crediti fiscali derivati da operazioni di ristrutturazione. 

L’Agenzia ricorda che questi crediti hanno una possibilità di utilizzo ampia, con limite di essere usati «con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione».

Nell'interpello n 394 l'istante opera «nel mercato del gioco lecito autorizzato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in particolare, in qualità di concessionario di Stato, nel settore ''online'' delle scommesse sportive, concorsi pronostici e giochi online e nelsettore dei concorsi pronostici, delle scommesse sportive, ippiche e giochi su rete fisica attraverso la gestione di migliaia di punti vendita». 

E' soggetto passivo dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse per le scommesse sportive, ippiche a quota fissa o a totalizzatore, e  dell'imposta unica sui giochi per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, la  cui riscossione è regolamentata dall'articolo 4, comma 3 del decreto del Presidente della  Repubblica dell'8 marzo 2002, n. 66.

Nell'ambito della sua attività imprenditoriale, l'istante intende acquisire, mediante ''cessione del credito'', i crediti d'imposta maturati da terzi ai sensi dell'articolo 121 del decreto­legge 19 maggio 2020, n. 34. 

Ai  sensi  di tale  disposizione i soggetti che sostengono spese  per gli interventi di cui all'articolo 119 (cd. superbonus) e all'articolo 121, comma 2 (cd. bonus per interventi ''edilizi'' diversi dal superbonus) del decreto in questione, che danno diritto ad una detrazione, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, che, a loro volta, possono utilizzare tale credito d'imposta in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del  d. Lgs. 241/1997, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario effettivo.

L'istante chiede «di poter utilizzare in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 241/97, tali crediti con le somme dallo stesso dovute a titolo di imposta unica sulle scommesse e/o imposta unica sui giochi».

Le Entrate ritengono condivisibile la soluzione prospettata dal contribuente, nel senso che, i crediti d'imposta di cui agli articoli 119 e 121, comma 2  del  decreto­legge  n. 34  del  2020,  acquisiti a  mezzo di  ''cessione  del  credito'',  ­ restando integro il potere di controllo da parte degli organi competenti, possono essere utilizzati, mediante il modello F24­ Accise,  per compensare le somme a debito dovute a titolo di imposta unica sulle  scommesse e di imposta unica sui giochi. 

Nell'interpello n 395 l'istante sottoliena che « nel mercato del gioco lecito autorizzato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in particolare, in qualità di concessionario di Stato per la realizzazione e la conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito attraverso apparecchi di intrattenimento e divertimento, collega alla rete e monitora decine di migliaia di apparecchi che corrispondono vincite in denaro, installati all'interno di esercizi pubblici e sale dedicate in tutta Italia.»

Nell'ambito della sua attività imprenditoriale, l'istante intende acquisire, mediante ''cessione del credito'', i crediti d'imposta maturati da terzi dell'articolo 121 del decreto­legge del 19 maggio 2020, n. 34 che, come su ricordato, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, che, a loro volta, possono utilizzare tale credito d'imposta in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del d. Lgs. del 1997, n. 241, sulla base delle  rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario effettivo.

L'istante chiede di poter utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del  decreto legislative n. 241 del 1997, tali crediti con le somme dallo stesso dovute a titolo  di PREU. 

In entrambe le risposte le entrate replicano che vi è la possibiltià di utilizzo in compensazione ti tali crediti con le imposte di spettanza di ciascun istante relative alla attività di giochi rispettivamente esercitata.

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