In Senato la nuova normativa italiana sulle Criptovalute
È in Senato il Disegno di Legge numero 2572 contenente la normativa positiva italiana sulle valute virtuali.
L’obiettivo del Legislatore è quello di superare la situazione di incertezza in cui si trova la fattispecie, soprattutto in relazione al trattamento fiscale, proprio in conseguenza della mancanza di norme specifiche.
Oggi il trattamento fiscale delle criptovalute assume contorni non sempre chiaramente definiti e non privi di incertezza; chi scrive ha analizzato la questione con l’articolo Criptovalute: tassazione e obblighi dichiarativi, come orientarsi.
Semplificando per brevità, l’inquadramento fiscale attuale, costruito su interpretazioni di prassi in buona parte ben accolte dalla giurisprudenza, fondamentalmente assimila le valute virtuali alle valute estere, con tutte le conseguenze fiscali del fatto.
Il nuovo impianto normativo, che cerca di superare i limiti più marcati dell’inquadramento attuale senza stravolgerlo, è figlio della necessità di definire con chiarezza il trattamento fiscale della fattispecie, in attesa che l’Unione Europea completi il percorso normativo del Regolamento MiCA (acronimo di Markets in Crypto Asset), che tratta più generalmente del più complesso mondo delle diverse cripto-attività, con il quale la normativa nazionale si dovrà poi necessariamente relazionale.
Il Disegno di Legge numero 2572 al comma 1 definisce la valuta virtuale e al comma 2 le inquadra fiscalmente.
Una valuta virtuale viene definita “una forma di unità matematica”; l’unità matematica è definita “l’unità minima matematica crittografica, statica o dinamica, suscettibile di rappresentare diritti, con circolazione autonoma”.
Tale definizione integra la definizione di valuta virtuale già presente nell’ordinamento italiano, quella dell’articolo 1 comma 2 lettera qq del Decreto Legislativo 231/2007, ed ha l’obiettivo di superare le ambiguità derivanti dal fatto che della medesima attività si possono dare definizioni diverse.
Dal punto di vista fiscale la novità di maggiore rilievo è costituita dalla definizione del momento impositivo, che non sarà il prelievo, come avviene con le valute estere, il quale diviene una situazione fiscalmente irrilevante, quanto piuttosto l’utilizzo della criptovaluta come mezzo di pagamento o la sua conversione in una valuta tradizionale (sia in euro che valuta estera).
Di conseguenza non assume rilevanza fiscale la conversione di una valuta virtuale in altra valuta virtuale.
Fondamentalmente il momento impositivo è costituito dalla “manifestazione di ricchezza”, per usare le parole del Legislatore, che è il momento in cui la criptovaluta è utilizzata per pagare un bene un servizio o viene convertita in valute tradizionali.
Il nuovo inquadramento fiscale eredita dalla precedente assimilazione alla valute estere la previsione che l’imponibilità fiscale è subordinata al possesso, da parte del contribuente, di valute virtuali per un controvalore superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui nello stesso anno fiscale.
Di non secondaria importanza il fatto che il Disegno di Legge definisca anche gli obblighi relativi al monitoraggio fiscale e all’IVAFE, confermando le interpretazioni finora fornite dalla prassi sul tema:
- ai fini del monitoraggio fiscale sarà obbligatoria la compilazione del quadro RW in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ma solo per le consistenze di valute virtuali superiori a 15.000 euro nel periodo di imposta;
- ai fini dell’IVAFE le criptovalute non sconteranno l’imposta non essendo qualificati come prodotti finanziari.
In considerazione delle notevoli oscillazioni di valore che possono interessare le valute virtuali nello stesso periodo di imposta, è previsto che l’obbligo di monitoraggio va adempiuto considerando il costo o il valore di acquisto della criptovaluta.
Viene infine prevista una norma transitoria di rideterminazione dei valori di acquisto al 1° gennaio 2022, con annessa imposta sostitutiva per scaglioni, che richiede apposita perizia giurata.
Effetto premiale di tale rideterminazione, e quindi limitata ai soli contribuenti che l’effettuano, sarà l’esenzione dalle sanzioni per l’omissione degli obblighi relativi al monitoraggio fiscale avvenuta negli anni fiscali precedenti.