Integrativa IVA ai fini del visto di conformità: chiarimenti delle Entrate
Le Entrate con Risposta a interpello n 211 del 13 febbraio, in merito al caso di un rimborso Iva richiesto da una società extra Ue che domanda chiarimenti sull'attestato di solidità, sinteticamente precisano che considerato che nel caso in esame il rappresentato fiscale è un soggetto residente in uno Stato terzo, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio non potrà essere firmata dallo rappresentante fiscale come ipotizzato dall’istante.
L’onere probatorio della consistenza della società non potrà essere soddisfatto con una relazione di un revisore legale dei conti, come ipotizzato dallo stesso istante, in quanto tale attestazione deve provenire dalla parte:
- direttamente con la dichiarazione sostitutiva, se i dati sono in possesso dell'amministrazione italiana o possano essere facilmente riscontrabili da un apposito accordo internazionale
- indirettamente tramite attestazione dell'autorità estera che possiede contezza di tali informazioni.
Vediamo i dati dell'interpello.
L'istante è una società con sede al di fuori dell'Unione europea, che assolve gli obblighi IVA relativi alla propria attività tramite rappresentante fiscale, nominato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), chiudendo strutturalmente le proprie dichiarazioni IVA a credito, poi chiesto a rimborso tramite presentazione delle dichiarazioni annuali.
La società evidenzia che le dichiarazioni non hanno il visto di conformità e con precedente interpello aveva domandato circa la possibilità di avvalersi della dichiarazione integrativa (di cui all'art. 8, comma 6bis del d.P.R. n. 322 del 1998) per emendare le dichiarazioni presentate in modo da apporvi il visto di conformità.
L'agenzia confermava la soluzione prospettata dalla società, evidenziando che non vi fosse alcuna preclusione alla possibilità di ottenere i rimborsi IVA beneficiando dall'esonero della garanzia
"a condizione della ''previa presentazione, nel termine previsto dall'articolo 57 del decreto IVA, delle dichiarazioni integrative (per gli anni […]) recanti il visto di conformità in precedenza omesso, unitamente al rispetto delle ulteriori prescrizioni individuate dall'articolo 38bis dello stesso decreto.'' […] Tra le ulteriori condizioni individuate dall'art. 38bis, comma 3 in commento, per l'erogazione del rimborso v'è anche l'allegazione da parte del contribuente di ''una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a norma dell'articolo 47 del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la sussistenza delle seguenti condizioni in relazione alle caratteristiche soggettive del contribuente […]"
Alla luce di quanto sopra l'istante è interessata a conoscere:
(a) se la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dall'art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 possa essere sottoscritta direttamente ed allegata dal rappresentante fiscale il quale ''risponde in solido con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto'' (art. 17 del d.P.R. n. 633 del 1972), anche nell'ipotesi in cui il rappresentato sia un soggetto residente in uno stato extraUE;
(b) se, in assenza di una previsione normativa espressa al riguardo, al fine di soddisfare l'onere probatorio in relazione alla sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 38bis, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972 attestati dal rappresentante fiscale, possa essere sufficiente la produzione di una relazione emessa dalla società di revisione legale dei conti che certifica la situazione patrimoniale, economica e contributiva del contribuente.
Le Entrate replicano che la circolare n. 35/E del 2015, ha chiarito che «l'articolo 38bis, comma 3, del DPR n. 633 del 1972, dispone che l'esecuzione dei rimborsi di ammontare superiore a 15.000 euro [ora 30.000 euro a seguito della modifica recata dall'articolo 7quater, comma 32, del decreto legge 2 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, ndr.] è subordinata alla presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso, munita del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa di cui all'articolo 10, comma 7, primo e secondo periodo, del D.L. n. 78 del 2009.
Alla dichiarazione o all'istanza deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, disciplinata dall'articolo 47 del dPR n. 445 del 2000, che attesti la consistenza patrimoniale del richiedente.
Sotto il profilo soggettivo, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al citato articolo 47, è disciplinata dall'art. 3 del medesimo Decreto e in caso di richiesta di rimborso presentata dal rappresentante fiscale, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa alla consistenza patrimoniale del soggetto titolare del credito chiesto a rimborso, deve essere presentata:
a) dal rappresentante fiscale secondo le regole ordinarie nel caso in cui il soggetto titolare del credito sia residente nell'Unione europea, ovvero nel caso in cui sia residente in uno Stato non appartenente all'Unione europea, quando la produzione della dichiarazione sostitutiva avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra l'Italia e il paese di provenienza;
b) in tutti gli altri casi la solidità patrimoniale del soggetto titolare del credito ai fini del rispetto delle condizioni prescritte dall'art. 38bis, comma 3, lettere a), b) e c) del DPR n. 633 del 1972, può essere attestata mediante la procedura prevista dal comma 4 del citato articolo 3 del DPR n. 445 del 2000.
Si ritiene, infatti, che l'esonero dalla garanzia, ammesso dal comma 5 del richiamato articolo 38bis, non pregiudichi le ragioni erariali quando le condizioni che consentono il rimborso siano attestate attraverso un iter amministrativo formalmente diverso ma sostanzialmente analogo a quello previsto dal comma 3 dell'art.38bis.
Ciò in quanto il procedimento previsto dell'art. 3, comma 4, del DPR n. 445 del 2000 garantisce comunque la certezza pubblica, consentendo all'Amministrazione finanziaria forme di controllo analoghe a quelle esercitabili sulle dichiarazioni rese in Italia da contribuenti residenti.
In assenza di mutamenti di rilievo nel richiamato quadro normativo, le entrate ritengono che tale iter debba applicarsi anche al caso di specie.
Pertanto concludendo le Entrate al quesito posto sub a) danno risposta negativa.
In merito al quesito sub b), in base alle disposizioni vigenti, le Entrate ricordano che l'attestazione degli elementi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 38bis del decreto IVA riguarda il soggetto estero e non chi agisce per suo conto in Italia sia esso un rappresentante fiscale o una sua stabile organizzazione (cfr., ad esempio, in riferimento a quest'ultima, la risposta n. 42 pubblicata il 10 febbraio 2020) e che la stessa deve provenire dalla parte, direttamente (tramite dichiarazione sostitutiva laddove i dati siano in possesso dell'amministrazione italiana ovvero questa ne possa agevolmente riscontrare il contenuto tramite apposito accordo internazionale) o indirettamente (tramite attestazione dell'autorità estera che possiede contezza di tali informazioni). Non vi è, dunque, margine per certificati o attestazioni provenienti da soggetti diversi.
Anche al quesito sub b), quindi, va data risposta negativa.
Con riferimento all'ulteriore richiesta di specifica individuazione dell'autorità estera competente al rilascio dei citati certificati/attestazioni, la stessa risulta inammissibile nella presente sede, non rientrando nelle competenze della scrivente.