IVA su pasti a domicilio: chiarimenti delle Entrate sul servizio di trasporto

Con Risposta a interpello n 9 dell'11 gennaio le Entrate forniscono chiarimenti sull'IVA da applicare ai pasti a domicilio distribuiti da un Comune nell'ambito di servizi per persone bisognose, servizi che lo stesso comune ha appaltato a due ditte distinte, 

  • una per la preparazione dei pasti,
  • l'altra per la consegna.

In particolare, il Comune istante gestisce l'appalto del servizio di consegna pasti a domicilio in favore di utenti che sono in possesso delle caratteristiche previste dal vigente regolamento comunale e nel caso di specie:

  • «la ditta appaltatrice del servizio di fornitura dei pasti a domicilio (…) applica l'IVA nella misura del 10 per cento, ai sensi della disposizione contenuta nella tabella A, numero 80), parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»,
  • e «il servizio di consegna pasti a domicilio degli utenti viene effettuato da una diversa ditta appaltatrice (…)» 

L'istante chiede chiarimenti in merito alla corretta individuazione dell'aliquota IVA applicabile al servizio di consegna dei pasti a domicilio e, nello specifico, se lo stesso debba essere equiparata a quella del servizio di preparazione degli alimenti.

Le Entrate specificano che, come rappresentato dall’istante, la società che è tenuta a effettuare il servizio di consegna dei pasti a domicilio degli utenti è diversa da quella risultante appaltatrice del servizio proprio di fornitura dei medesimi pasti

Ciò si evince dal capitolato speciale relativo all'affidamento dei servizi di sostegno alla domiciliarità agli articoli 1, 2 e 6 presentato in sede di interpello.

Con riferimento al servizio di trasporto e consegna pasti a domicilio, l'articolo 2 del capitolato speciale stabilisce che tra  le prestazioni richieste è ricompreso anche il servizio di trasporto e consegna pasti a domicilio (SCP) che  «consiste  nel trasporto  e nella consegna di pasti a domicilio, prelevandoli dalla struttura predisposta alla loro preparazione con utilizzo di mezzi propri della Ditta, da realizzare nel contesto dell'attività di assistenza domiciliare garantita dal Comune per rispondere alle esigenze di quei soggetti che non sono in grado di provvedere autonomamente alla preparazione del cibo e/o al bisogno di un'alimentazione corretta.».

Il successivo articolo 6 prevede che «il Servizio consiste nel trasporto e nella consegna quotidiana del pasto di mezzogiorno presso il domicilio degli utenti. I pasti devono essere prelevati dalla Ditta aggiudicataria presso il centro di cottura e confezionamento I pasti, preparati dai soggetti incaricati e conservati in contenitori termici monoporzione, devono essere prelevati dal centro di confezionamento (…) e consegnati all'utente come specificato nel presente Capitolato. (…)». 

Dal  suddetto capitolato speciale, dunque, il servizio di  sostegno  alla domiciliarità  risulta  essere  costituito  da diversi  e  distinti servizi,  tra i quali anche il citato  ''servizio di trasporto e consegna pasti a domicilio  (SCP)'' e che il servizio di trasporto e consegna dei pasti a domicilio viene effettuato da un soggetto diverso da quello che è tenuto alla preparazione, cottura e confezionamento dei medesimi  pasti, ovvero dalla ditta aggiudicataria dello stesso che è tenuta a prelevare i pasti da  consegnare a domicilio degli utenti, dal centro di cottura e confezionamento individuato  presso la ditta che risulta essere la ditta appaltatrice del servizio di fornitura dei suddetti pasti. 

La ditta aggiudicataria del trasporto e consegna dei pasti, pertanto, svolge unicamente detto servizio che è distinto da quello di  preparazione, cottura e confezionamento. 

Alla luce di quanto esposto, si ritiene che la prestazione di servizio consistente nel trasporto e consegna non possa considerarsi accessoria al servizio di fornitura pasti ai fini della fruizione del medesimo trattamento ai fini dell'IVA di quest'ultimo servizio e quindi non possa applicarsi l'aliquota al 10% come per la preparazione.

Inoltre, non si ritiene applicabile al servizio di trasporto e consegna dei pasti a domicilio la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 40, della legge 27 dicembre 2020, n.  178 (legge di bilancio per il 2021) la quale stabilisce che «la nozione di preparazioni alimentari di cui al numero 80) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, deve essere interpretata nel senso che in essa rientrano anche le cessioni di piatti pronti e di pasti cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell'asporto».  (In proposito leggi  Ristorazione: la Legge di bilancio approva l'IVA al 10% per asporto e domicilio)

Con tale disposizione, in sostanza, il legislatore ha inteso fornire una soluzione alla problematica inerente alla qualificazione ai fini dell'IVA dell'attività di preparazione dei cibi da asporto o da consegnare a domicilio da parte degli operatori della ristorazione.  

Infatti, prima dell’intervento del legislatore non risultava del tutto chiaro se dette preparazioni  dovessero  essere  considerate cessioni  di beni o prestazioni di servizi in quanto somministrazioni di alimenti.

Diversamente, la norma in esame concerne la fornitura di piatti pronti e di pasti non solo in vista del loro consumo immediato, ma anche della loro consegna a domicilio o dell'asporto, ma non riguarda il diverso servizio di trasporto e consegna degli stessi.

Allegati: