L’emissione della fattura non obbligatoria dimostra l’avvenuto pagamento
L’interessante ordinanza numero 33443 della Corte di Cassazione, pubblicata il giorno 11 novembre 2011, offre alcuni spunti di riflessione in tema di fatturazione e dimostrazione dell’avvenuto pagamento.
Il punto di partenza normativo è l’articolo 22 del DPR 633/72, il Testo unico IVA, il quale stabilisce che l’emissione della fattura “non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione […] per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante”, e che “gli imprenditori che acquistano beni che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa da commercianti al minuto ai quali è consentita l'emissione della fattura sono obbligati a richiederla”.
Quello che affrontiamo, quindi, non è il caso in cui l’emissione della fattura è obbligatoria, bensì quello diverso in cui la transazione è certificata dall’emissione dello scontrino e la fattura costituisce un documento la cui emissione è facoltativa.
Per intenderci è il classico caso della fattura richiesta ai commercianti al minuto, ma non è l’unica situazione interessata.
L’ordinanza ci ricorda che la giurisprudenza è consolidata nel non considerare lo scontrino una “prova di pieno pagamento”, ma sta al giudice valutare la questione alla luce anche di altre circostante: la motivazione alla base di ciò si sostanzia nel fatto che, per sua natura, lo scontrino offre informazioni troppo sintetiche per essere sufficienti a dimostrare l’avvenuto pagamento.
Tuttavia la Corte precisa che, nei casi in cui l’emissione della fattura non è obbligatoria, la sua emissione, insieme allo scontrino fiscale, possibilmente con i relativi dati identificativi riportati in fattura, può costituire la prova documentale necessaria e sufficiente a dimostrare l’avvenuto pagamento della cessione.
Il perno della questione è appunto la facoltatività del documento: quando l’emissione della fattura è obbligatoria, questa avviene contestualmente alla cessione dei beni, a prescindere dall’avvenuto pagamento, in base alle previsioni del Testo unico IVA, per cui la sua emissione non dimostra nulla; nel diverso caso in cui il documento non deve essere emesso, ma viene fatto solo dietro richiesta dell’acquirente, l’emissione costituisce il momento finale di un procedimento logico che passa dalla cessione, per il pagamento, finendo con la fatturazione alla conclusione dell’operazione.