Linee guida per l’Autorità portuale per rilascio concessioni di aree e banchine
Con Decreto n 110 del 21 aprile, annunciato con avviso pubblicato in GU n 110 del 12 maggio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti approva le linee guida sulle modalità di applicazione del regolamento recante disciplina per il rilascio di concessioni di aree e banchine approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2022, n. 202 di cui all'Aleggato A
In particolare, le Linee guida hanno lo scopo di fornire alle Autorità di Sistema Portuale ("AdSP") gli orientamenti e i criteri di maggiore dettaglio relativi alle modalità di applicazione del Regolamento disciplinante il rilascio di concessioni di aree e banchine.
Esse si propongono di esplicitare alcuni aspetti, tra cui si menzionano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti:
- indicazioni sulle modalità e criteri di determinazione della durata della concessione e definizione delle"concessioni di maggiore durata";
- specificazione dei criteri di ragionevolezza;
- identificazione del criterio per collegare il canone concessorio alla produttività;
- specificare gli indicatori di cui alla parte variabile del canone.
Il Regolamento n. 202 del 28 dicembre 2022 disciplina la modalità di rilascio delle concessioni portuali di cui all'art. 18 della Legge n. 84/1994, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica richiamati dagli artt. l e 3 del codice dei Contratti pubblici di cui al d. lgs. n. 36 del 2023.
Ai sensi dell'articolo 18 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, l'oggetto di tali concessioni sono le aree demaniali e le banchine comprese in ambito portuale.
Tali aree vengono assegnate agli operatori economici privati al fine di permettere loro di:
- svolgere le "operazioni portuali" in aree esclusive oggetto della concessione e;
- realizzare e gestire le opere attinenti alle attività marittime e portuali collocate a mare nell'ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee, anch'essi da considerare a tal fine ambito portuale, purché interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali e/o;
- realizzare gli impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo.
In questa prospettiva, l'infrastruttura oggetto di concessione è strumentale all'esercizio delle c.d. "operazioni portuali", oltre che dell'eventuale realizzazione di nuovi investimenti.
Si sottolinea che le "operazioni portuali'' sono individuate dall'art. 16, comma 1, della Legge n. 84 del 1994 come "il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale".
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