Modello 770/2023: la dichiarazione integrativa e le sanzioni
Il 31 ottobre è scaduto il termine per la presentazione del Modello 770/2023 utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate:
- i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2022,
- i relativi versamenti,
- le eventuali compensazioni effettuate,
- il riepilogo dei crediti,
- gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.
Modello 770/2023: modalità e termini di presentazione
La presentazione del modello (Provvedimento n 25954/2023) deve avvenire entro il 31 ottobre 2023 esclusivamente per via telematica:
- direttamente dal sostituto d’imposta;
- tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
- tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
- tramite società appartenenti al gruppo.
Attenzione al fatto che:
- la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate
- la prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.
SCARICA QUI MODELLO E ISTRUZIONI e per approfondire leggi: Modello 770/2023: guida per l'invio
Modello 770/2023: correttivo o integrativo
Nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta prima della scadenza del termine di presentazione intenda:
- rettificare,
- o integrare,
una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella “Correttiva nei termini”.
Nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta scaduti i termini di presentazione intenda:
- rettificare,
- o integrare,
può farlo presentando una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione barrando invece la casella “Dichiarazione integrativa”.
Attenzione al fatto che, presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. La nuova dichiarazione verrà a sostituire integralmente la precedente individuata con il numero di protocollo.
Per quanto riguarda quest’ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni (art. 13, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 472 del 1997).
Per una dichiarazione corretta entro i 90 giorni successivi alla scedenza, la sanzione applicabile va da 250 a 2.000 euro da ravvedere con la riduzione a 1/9.
Se la dichiarazione è corretta dopo i novanta giorni successivi, la sanzione è quella prevista per il caso di omissione.
Si evidenzia infine che:
- sia in caso di dichiarazione integrativa,
- sia in caso di dichiarazione correttiva,
va barrata anche la casella "Protocollo dichiarazione inviata" per indicare il protocollo della dichiarazione già inviata da correggere o integrare.
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