Mutui prima casa 2025: cosa prevede la legge di bilancio
Il DDL di Bilancio 2025 (bozza diffusa ieri 23 ottobre) ha iniziato il suo iter verso la definitiva approvazione che si concluderà come ogni anno entro il 31 dicembre prossimo.
La bozza approvata dal Governo il 15 ottobre ora è attesa alle Camera per l'avvio dei lavori parlamentari.
Tra le altre novità vediamo cosa prevede per l'agevolazione dei mutui prima casa.
Mutui prima casa 2025: cosa prevede la legge di bilancio
La norma in bozza specifica che l’intervento è volto a dare continuità alle misure per il supporto all’acquisto della prima casa, garantendo, in particolare, gli interventi di sostegno già avviati con la scorsa legge di bilancio.
Il fondo di garanzia mutui per la prima casa (fondo prima casa), istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze dall’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge n. 147 del 2013 ha la finalità di supportare l'acquisto, ovvero l'acquisto e la ristrutturazione, con accrescimento dell'efficienza energetica, di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, tramite il rilascio di garanzie su mutui immobiliari dell'importo massimo di 250 mila euro.
In regime ordinario, la garanzia del Fondo copre fino al 50% della quota capitale del finanziamento con previsione, inoltre, di categorie ad accesso prioritario, per ragioni anagrafiche, economiche, sociali e di numerosità del nucleo familiare, alle quali, al ricorrere di determinate condizioni, vengono riconosciute particolari condizioni di garanzia e di percentuale di copertura della quota capitale del finanziamento.
Ebbene, la disposizione della norma in arrivo implementa la proroga disposta con la scorsa legge di bilancio, estendendola per l’intero triennio 2025-2027, e per l’effetto differendo al 31 dicembre 2027 i termini per accedere al regime speciale di cui all’articolo 64, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021, che riconosce una copertura in garanzia del fondo elevata fino all’80 per cento della quota capitale alle:
- giovani coppie,
- ai nuclei familiari monogenitoriali con figli minori conviventi;
- ai conduttori di alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati e
- ai giovani di età inferiore a 36 (cd. categorie prioritarie), qualora essi siano in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40 mila euro annui e richiedano un mutuo superiore all’80 per cento del prezzo dell’immobile, comprensivo di oneri accessori (Loan to Value – LTV).
Inoltre, in continuità con la misura disposta nella scorsa legge di bilancio, viene estesa per l’intero triennio 2025-2027, proroga il supporto nell’accesso al credito fornito dalle garanzie del Fondo prima casa in favore delle famiglie numerose, confermando l’inquadramento, tra le categorie prioritarie di:
- a) nuclei familiari che includono tre figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un ISEE non superiore a 40.000 euro annui; b) nuclei familiari che includono quattro figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un ISEE non superiore a 45.000 euro annui;
- c) nuclei familiari che includono cinque o più figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un ISEE non superiore a 50.000 euro annui.
In particolare, con riferimento a tali categorie ad accesso prioritario, che presentino richieste di mutuo di valore superiore all’80% del prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo di oneri accessori, la garanzia è rilasciata nella misura del’80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, per i nuclei familiari di cui alla lettera a), nella misura dell’85% per i nuclei di cui alla lettera b) e nella misura del 90% per quelli di cui alla lettera c).
Sono altresì confermate, in relazione alle suddette categorie, anche le restanti previsioni della scorsa legge di bilancio.
Si incrementa:
- di 130 milioni di euro per l’anno 2025
- di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027
la dotazione del fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge n. 147 del 2013.