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Nomina amministratori spa e srl: dichiarazione di inesistenza cause ineleggibilità

L'art 6 del Dlgs n 183/2021 prevede modifiche all'articolo 2383 del codice civile in tema di nomina degli amministratori di società.

In particolare viene aggiunto quanto segue:

«La nomina è in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dell'interessato, di una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea.»

Prima della nomina degli amministratori quindi occorrerà che sia depositata questa dichiarazione. Inoltre vengono estese le cause di ineleggibilità e decadenza contemplate nell'art 2382 per gli amministratori delle spa a quelli delle srl.

L'amministratore dovrà dichiarare l'inesistenza di tali cause di ineleggibilità quali:

  1. interdizione
  2. inabilitazione 
  3. fallimento
  4. condanna ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi

La dichiarazione dovrà essere rilasciata sia in sede di costituzione della società (e nomina), sia in sede di sostituzione successive alla prima nomina.

La dichiarazione richiesta ha una doppia valenza:

  • valutazione preventiva della idoneità dell'amministratore
  • regolarità della nomina verificata dall'ufficio del registro delle imprese