Non decade la cartella notificata al socio coobbligato della società
L'art 25 del DPR 602/73 prevede che “il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza”.
Tale articolo rileva nel caso di specie arrivato in Cassazione nel quale Equitalia notificava una cartella di pagamento ad una snc emessa a seguito della procedura automatizzata delle dichiarazioni modello unico e modello 770, da cui era scaturita l'iscrizione a ruolo di importi corrispondenti a tributi dichiarati e non versati o versati in ritardo.
Dato che la cartella di pagamento non era stata impugnata, né adempiuta, l'Agente della riscossione aveva successivamente notificato la stessa, intestata alla società, ad una socia, che l'aveva impugnata, ottenendone l'annullamento dalla Commissione tributaria provinciale perché priva dell'indicazione del responsabile del procedimento.
Il tema in esame è quello della notifica di una cartella di pagamento ad una società, quale soggetto obbligato, rispetto alla interruzione dei termini decadenziali anche nei confronti dei soci coobbligati.
L'argomento è stato oggetto di contrasti nella giurisprudenza e secondo il prevalente indirizzo consolidatosi negli anni, la tempestiva notificazione della cartella di pagamento alla società impedirebbe la decadenza nei confronti del socio coobbligato.
A tale proposito, in sentenza precedente (n 18345/2021) la Corte di Cassazione ha stabilito che “la tempestiva notifica della cartella di pagamento nei confronti di uno dei condebitori, sebbene inidonea a pregiudicare le posizioni soggettive degli altri obbligati in solido, impedisce che si produca nei confronti degli stessi la decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, articolo 25, in quanto, in materia tributaria, a differenza di quella civile, trova applicazione, anche in detta ipotesi, l’articolo 1310 cod. civ., comma 1, sebbene dettato in tema di prescrizione, in ragione della specialità della relativa disciplina procedimentale, trattandosi di attività di diritto pubblico regolata da norme proprie”
Con la recente sentenza n. 24582/2022 la Corte ha confermato l'orientamento maggioritario, sancendo il principio di diritto secondo cui nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo, qualora si proceda nei confronti del debitore iscritto a ruolo e del coobbligato, la tempestiva notificazione della cartella a uno di loro impedisce che si produca la decadenza prevista dall’art 25 suddetto.
Nella pronuncia la Corte ha precisato che il coobbligato, pur non essendo a conoscenza della notificazione della cartella al debitore iscritto a ruolo, non viene a perdere alcun diritto e non viene inciso in una qualsiasi situazione giuridica soggettiva di cui sia titolare.