Nota variazione nel caso di società scissa

Con la Risposta a interpello n 484 del 3 ottobre le Entrate forniscono chiarimenti sulla emissione di Note di variazione IVA in ipotesi di scissione societaria (Articolo 16, comma 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 537)

Si tratta di un caso di scissione parziale con cui l'istante ha ricevuto un ramo d’azienda nel 2021 subentrando nei diritti e negli obblighi della società scissa.
In assenza di una contabilità separata del ramo d’azienda trasferito, l’istante si è trovato delle operazioni attive e passive in ambito Iva. 

Per le fatture attive ha emesso nota di variazione per i rapporti pregressi trasferiti dalla società scissa per i quali quest'ultima ha emesso fattura precisando che la riduzione dell'imponibile si è verificata successivamente alla scissione.
 Per le operazioni passive l’istante si è trovato a gestire le seguenti fatture relative al ramo ricevuto:

  • fatture di acquisto ricevute dalla società scissa precedentemente all’operazione e non annotate sui registri Iva della stessa,
  • fatture di acquisto emesse nei confronti della società scissa in data antecedente a quella di efficacia giuridica della scissione e ricevute successivamente alla data di efficacia giuridica della stessa,
  • fatture di acquisto emesse nei confronti della società scissa successivamente alla data di efficacia giuridica della scissione e ricevute quindi dopo la scissione.

L’istante chiede chiarimenti per le operazioni effettuate nel 2021 e in particolare domanda  se può detrarsi l’Iva relativa:

  • alle note di variazione in diminuzione emesse per il recupero dell'Iva per le operazioni, fatturate dalla scissa, derivanti da rapporti pregressi trasferiti in capo alla beneficiaria,
  • alle fatture passive emesse nei confronti della società scissa (pertinenti al ramo scisso) con data successiva alla data di efficacia giuridica della scissione parziale e ricevute dalla stessa scissa oltre tale data.

Secondo la soluzione prospettata dall’istante, egli ritiene di poter effettuare una detrazione cumulativa con emissione di un'unica autofattura per ogni fornitore.

L’Agenzia ricorda la risoluzione n. 183/1995 con la quale ha fornito chiarimenti in tema. 

In particolare, il documento precisava che se la società non ha effettuato la contabilità separata del ramo scisso, non sussistendo la possibilità oggettiva di reperire i dati relativi alla gestione dell'azienda per il periodo precedente alla scissione, la successione della società beneficiaria della scissione nei diritti e negli obblighi Iva relativi all'azienda o al ramo trasferiti può operare solo rispetto a quelle operazioni iniziate dalla società scissa e per le quali il momento di effettuazione dell'operazione, rilevante ai fini del tributo, non si è ancora realizzato nel momento in cui la scissione acquista efficacia. Le operazioni riferibili alle due frazioni dell'anno in cui si realizzala scissione societaria, andranno, quindi, a confluire rispettivamente nelle due dichiarazioni riferibili alla società scissa e a quella beneficiaria”. 

In sintesi nei casi di scissione senza contabilità separata del ramo scisso attribuito alla società beneficiaria è determinante l'efficacia della scissione:

  • le operazioni effettuate fino a quel momento restano in capo alla scissa, 
  • le operazioni successive si trasferiscono alla beneficiaria.

La beneficiaria potrà:

  • sia emettere note di variazione in diminuzione
  • sia procedere alla registrazione delle fatture di acquisto e alla detrazione Iva se non vi abbia già provveduto la società scissa indipendentemente dall’intestazione della fattura.

Relativamente alle fatture di acquisto emesse nei confronti della società scissa successivamente alla data di efficacia della scissione, l’Agenzia evidenzia che tali documenti non si possono considerare pienamente regolari e che pertanto devono essere regolarizzati (articolo 6, comma 8, lettera b), Dlgs n. 471/1997) trovandosi in accordo con la soluzione proposta dall’istante di regolarizzare tutte le fatture per ogni fornitore in modo cumulativo.

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