Patent box: criterio al lordo del reddito estero. I chiarimenti delle Entrate
Con Principio di diritto n 15 del 5 novembre 2021 le Entrate forniscono chiarimenti in merito alla determinazione del credito di imposta estero ai sensi dell'articolo 165, comma 1 e comma 10 del dPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) per i soggetti che beneficiano dell'agevolazione Patent box.
Ai fini della determinazione del credito per le imposte pagate all'estero l'articolo 165, comma 1, del TUIR stabilisce che:
"Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione"
La norma contiene una regola di carattere generale secondo cui il credito d'imposta per redditi prodotti all'estero è riconosciuto solo quando venga rispettata la condizione del concorso di tali redditi alla formazione del reddito complessivo dichiarato in Italia.
L'agenzia specifica che l'utilizzo del sistema di "track and tracing" adottato in sede di Patent Box non sia idoneo a soddisfare le esigenze dell'articolo 165, comma 1, del TUIR, poiché lo stesso non garantisce un livello di accuratezza tale da permettere la rilevazione e l'imputazione dei costi effettivi né sui singoli redditi percepiti, né sui singoli soggetti da cui provengono i redditi.
Si spiega che il sistema di track and tracing, predisposto ai fini Patent Box, non risulti di per sé idoneo a superare "(…) le obiettive difficoltà nella determinazione e nel controllo dei costi effettivamente imputabili a singoli elementi reddituali (…)" previste dalla circolare n. 9/E del 2015 e che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 165 comma 1 del TUIR, non possa considerarsi derogato, per i soggetti che beneficiano dell'agevolazione Patent box, il principio di assunzione "al lordo" del reddito estero, indicato nel citato documento di prassi.
Il criterio di assunzione al "lordo" dei predetti elementi reddituali, chiarisce l'agenzia, oltre a garantire una risposta più efficace contro il fenomeno della doppia imposizione, risulta, peraltro, maggiormente coerente con l'interpretazione delle disposizioni convenzionali contenute nell'articolo 23 del Modello di Convenzione OCSE, nonché con le stesse finalità dell'articolo 165 del TUIR.
L'adozione del criterio al lordo degli elementi reddituali garantisce, infatti, una perfetta simmetria tra la misura del reddito tassato all'estero e l'ammontare del reddito sul quale viene riconosciuto il credito d'imposta.
Allegati: