Professione abusiva di Commercialista: la Cassazione evidenzia le attività riservate
La Cassazione con l'Ordinanza n 3495 del 7 febbraio ha enunciato un principio rilevante contro l'abusivismo della professione di Dottore Commercialista.
A sottolinearlo il CNDCEC con un comunicato stampa dell'8 febbraio con cui il presidente De Nuccio ha affermato:
“Una ordinanza molto importante, che fa chiarezza sulla giurisprudenza relativa alle attività riservate alle professioni ordinistiche ed è molto esplicita su talune forme di esercizio abusivo della professione”.
Il caso era quello di una srl che svolgeva attività tipiche della professione dei commercialisti per conto di un cliente in forza di un contratto, vediamo i dettagli.
Professione abusiva di Commercialista: importante pronuncia della Cassazione
Con l’Ordinanza n.3495/2024 la Cassazione ha replicato in una vicenda tra una snc ed una srl ai fini dell'annullamento di un contratto da queste stipulato, avente ad oggetto determinare attività che appunto secondo la Cassazione sono riservate a dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro.
Una Srl svolgeva per contratto le seguenti attività:
- compilazione e presentazione delle dichiarazioni fiscali,
- tenuta della contabilità,
- elaborazione delle buste paga,
- presentazione di istanze di annullamento in autotutela in campo fiscale,
- pagamento di imposte,
- elaborazione di studi di settore,
- disbrigo di pratiche presso la CCIA,
- cura dei rapporti previdenziali.
Secondo la Cassazione appunto, come anche evidenzia il comunicato stampa del CNDCEC a voce del presidente De Nuccio, si tratta di attività “riservate” ai dottori commercialisti, agli esperti contabili e ai consulenti del lavoro.
Per questo motivo la Cassazione ha sancito la nullità del contratto tra la Srl e l’azienda assistita una snc, dal momento che le suddette attività sono state evidentemente svolte da soggetti non iscritti in Albi professionali.
La sentenza della Cassazione, secondo le parole dei Commercialisti rafforza la convinzione che le attività degli iscritti in Ordini professionali non debbano essere in alcun modo equiparate a quelle di iscritti ad Associazioni professionali.