Professione Revisione legale: regole in vigore dal 01.07 per l’esame di abilitazione
Con Decreto n 71/2023 pubblicato in GU n 139 del 16 giugno viene pubblicato il regolamento che modifica il precedente n 63/2016 con la disciplina in materia dell'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.
Il decreto in vigore dal 1 luglio, con il primo articolo reca modifiche alla composizione della commissione esaminatrice e in particolare la commissione esaminatrice è nominata con decreto del direttore generale della Direzione generale degli affari interni del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, ed è composta da:
- a) un magistrato con qualifica non inferiore a quella di magistrato di III valutazione di professionalità che la presiede;
- b) due professori universitari ordinari o associati nelle materie indicate nell'articolo 1;
- c) un revisore legale iscritto nel registro da almeno cinque anni;
- d) un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.
Con l'art' 2 sono fornite indicazioni dettagliate sullo svolgimento delle prove scritte, e nello specifico relativamente a:
- tempistiche;
- modalità di sorteggio delle materie d’esame;
- durata per lo svolgimento di ciascuna delle prove;
- testi legislativi ammessi alle prove;
- adempimenti al cui rispetto sono tenuti i candidati durante le prove;
- modalità di correzione e di valutazione degli elaborati.
In merito alla prova orale si prevede che:
«3. Le prove orali si svolgono in un'aula aperta al pubblico, ovvero in videoconferenza attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità e ferma restando la presenza, presso la sede della prova di esame, del segretario della commissione e del candidato da esaminare. La prova orale completa non puo' avere durata superiore a sessanta minuti.».
Nel terzo e ultimo articolo viene previsto che
"Sono infine esonerati dal controllo delle conoscenze teoriche per le materie di cui all'articolo 1, comma 1, che hanno già formato oggetto di esame universitario, secondo le modalità contenute nella convenzione quadro di cui all'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, i soggetti che hanno conseguito il titolo di studio indicato nella convenzione medesima."
Allegati: