Redazione bilanci microimprese: regole più semplici dal DL Semplificazioni Fisco
E' stato pubblicato in GU n 143 del 21 giugno il DL n 73 del 2022 che introduce, tra le altre, semplificazioni per la redazione dei bilanci delle micro-imprese e per la gestione degli errori contabili.
In particolare, si estende alle micro imprese il principio di derivazione rafforzata modificando l'art 83 del TUIR.
Innanzitutto è bene ricordare la nozione di micro-imprese, ex art. 2435-ter cc, secondo il quale si intendono microimprese le società che, nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale pari a 175mila euro,
- ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 350mila euro
- e 5 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.
Principio di derivazione rafforzata esteso alle micro imprese dal DL Semplificazioni
Le novità del DL Semplificazioni prevedono in dettaglio che la disposizione di cui alla lettera a) interviene all’articolo 83 del Tuir, estendendo anche alle micro-imprese che hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria la derivazione rafforzata che assume ai fini fiscali i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili.
La misura si rivolge a una serie di soggetti di piccola dimensione, che allo stesso tempo però redigono il bilancio non nella forma semplificata bensì in quella ordinaria, solitamente utilizzata da soggetti di maggiori dimensioni e maggiormente strutturati.
Come specificato anche dalla relazione tecnica al decreto la disposizione attualmente vigente oggetto di modificazione fa riferimento all’applicazione del principio di derivazione rafforzata dei valori fiscali da quelli civilistici applicabile ai soggetti che operano secondo i principi contabili OIC (misura introdotta dal 2017).
Si consente perciò ai soggetti optanti per la redazione in forma ordinaria del bilancio una più agevole determinazione dell'imponibile fiscale.
La disposizione alla lettera b), prevede la possibilità di far valere fiscalmente gli errori contabili nell’anno di imposta corrispondente a quello di contabilizzazione, eliminando la necessità di presentare dichiarazione integrativa relativa all’anno a cui si riferisce l’errore, fatta eccezione per i componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa.