Redditometro: modifiche dal Decreto Correttivo
Il Decreto Correttivo pubblicato in GU n 108 del 5 agosto 2024 tra l'altro prevede una norma sul noto Redditometro (Leggi anche Nuovo Redditometro: cosa prevede).
Si tratta in particolare dell'art 5 rubricato Modifiche alla disciplina della determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche.
Prima di dettagliare ricordiamo che il Mef ha pubblicato il DM con le regole sul nuovo redditometro.
Successivamente si è dovuto intervenire con correzione a tali regole poichè la Commissione Finanze con parere tecnicosollecitava il Governo a incrementare le tutele dei contribuenti, evitando di ripristinare strumenti e istituti a carattere induttivo di massa (come ad esempio il cosiddetto redditometro), ma definendo l'ambito esclusivamente sui singoli casi di contribuenti che presentano ex ante profili di rischio fiscale.
Vediamo i dettagli del correttivo.
Redditometro: come viene modificato dal Decreto Correttivo
L'art 5 del correttivo rubricato Modifiche alla disciplina della determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche prevede che la determinazione sintetica del reddito complessivo è effettuata a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato e, comunque, di almeno dieci volte l'importo corrispondente all'assegno sociale annuo, il cui valore è aggiornato per legge, con periodicità biennale, anche sulla base degli indici di adeguamento ISTAT.
Il contribuente può sempre dimostrare che:
- a) il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo di imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile ovvero da parte di soggetti diversi dal contribuente;
- b) le spese attribuite hanno un diverso ammontare;
- c) la quota di risparmio utilizzata per consumi ed investimenti si è formata nel corso degli anni precedenti.
In sintesi con la modifica contenuta nel decreto correttivo del concordato, vengono uniformate le regole tra l’accertamento sintetico puro e quello che poi dovrebbe essere ricondotto agli elementi di capacità contributiva definiti con un decreto ministeriale.
In entrambi i casi il contribuente potrà sempre dimostrare che il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo di imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile o da parte di soggetti diversi dal contribuente.