Regime Forfettario: non spetta l’aliquota al 5% se si proviene dall’ordinario

Con la Risposta a interpello n 226/2024 le Entrate chiariscono dubbi sul passaggio di regime per i forfettari, in particolare, le Entrate chiariscono che non spetta l’aliquota ridotta del 5% per il contribuente che transita dal regime ordinario a quello forfettario, anche qualora questo accada nei primi cinque anni di attività. 

Vediamo il caso di specie.

Regime Forfettario: non spetta l’aliquota al 5% se si proviene dall’ordinario

La contribuente istante ha avviato nel mese di maggio dell’anno x una attività di lavoro autonomo e fino a luglio dello stesso anno ha prestato attività come dipendente. 

Nell’anno precedente l’avvio dell’attività di lavoro autonomo ha percepito un reddito di lavoro dipendente superiore a 30.000 euro e perciò non ha potuto applicare il regime forfettario nell’anno x ma ha applicato (per obbligo) il regime ordinario. 

Avendo maturato i requisiti per l’accesso al regime forfettario, ha iniziava ad applicare quest’ultimo a decorrere dall’anno x+1.

Con l'istanza si chiede conferma circa la possibilità di adottare l’aliquota ridotta del 5% prevista dal comma 65 della legge 190/2014 a partire dal secondo anno di attività e per i successivi quattro. 

Le entrate ricordano che il comma 65 dell'art 1 della Legge n 190/2014 richiede il rispetto di tre requisiti per l’applicazione dell’aliquota del 5% invece  di quella ordinaria del 15%, vale a dire:

  • che il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività in regime forfettario, una attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • che l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di quella precedentemente svolta in qualità di dipendente o di autonomo;
  • che, nel caso di prosecuzione di un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente non superi la soglia di 85.000 prevista per l’accesso al regime forfettario.

L'ade evidenzia che al caso di specie non spetta l'aliquota del 5%, volta a favorire esclusivamente coloro che iniziano una nuova attività applicando ab origine il regime forfettario, e che, quindi, coloro che iniziano una nuova attività in regime ordinario e solo successivamente ’entrano’ nel regime forfetario continuando a svolgere la medesima attività non possono beneficiare dell’aliquota agevolata. 

Ciò anche laddove al momento di inizio dell’attività il regime forfettario non venga applicato per la presenza di cause ostative.

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