Registri in formato elettronico: le Entrate riepilogano le regole

Con Risoluzione n 16 del 28 marzo 2022 le Entrate rispondono a richieste di chiarimenti sulle modifiche recate nel corso del tempo alle disposizioni in tema di tenuta della contabilità in forma meccanizzata.

Nel documento di prassi si ricorda innanzitutto che l'art 7 comma 4 quater del DL 357/94 (come modificato dall'art 12-octies del DL n 34/2019) prevede che "la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza"

Successivamente viene specificato che:

  • tale articolo non ha modificato le norme sulla conservazione  
  • tenuta e conservazione dei documenti restano concetti ed adempimenti distinti, seppure posti in continuità.

Dopo la premessa di riepilogo dei passaggi normativi, le Entrate specificano che volendo sintetizzare il quadro di riferimento qualora i documenti fiscalmente rilevanti consistano in registri tenuti in formato elettronico:

a) ai fini della loro regolarità, non hanno obbligo di essere stampati sino al terzo (o sesto per il solo 2019) mese successivo al termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, salva apposita richiesta in tal senso da parte degli organi di controllo in sede di accesso, ispezione o verifica; 

b) entro tale momento (terzo/sesto mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi) vanno posti in conservazione nel rispetto del citato DM 17 giugno 2014, e, quindi, anche del codice dell’amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) e dei relativi provvedimenti attuativi ai quali lo stesso DM rinvia, laddove il contribuente voglia mantenerli in formato elettronico, ovvero materializzati (stampati) in caso contrario.

Per un quadro completo sul tema di cui si tratta ti consigliamo di leggere i seguenti articoli relativi a risposte ad interpello fornite dall Entrate prima della Risoluzione n 16 di ieri 28 marzo 2022:

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