Regole per i rappresentanti fiscali in Italia: le garazie per il VIES
Pubblicato in GU n 292 del 13 dicembre il Decreto MEF del 4 dicembre con Criteri e modalità di rilascio della garanzia per l'inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie.
Garanzie per operazioni intra UE: regole in Gazzetta
Il decreto in oggetto è uno dei due decreti ministeriali di attuazione dell'art 4 del Dlgs n 13/2024 della Riforma Fiscale con i nuovi obblighi per i rappresentanti fiscali e sui soggetti non residenti nell’Ue e nello Spazio economico europeo.
Il decreto stabilisce le condizioni di rilascio della garanzia patrimoniale in capo ai soggetti non stabiliti nell’Ue o nello See che, mediante un rappresentante fiscale, intendono iscriversi al VIES per effettuare operazioni intracomunitarie.
Si stabilisce che venga prestata in favore dell’Agenzia delle Entrate una garanzia sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria, per un valore almeno pari a 50.000 euro e per un periodo minimo di trentasei mesi dalla data di consegna alla Direzione provinciale competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale.
La garanzia, trascorsi i termini suddetti, non deve essere rinnovata.
Anche gli operatori non stabiliti nell’Ue o nello SEE che risultano già inclusi nel VIES devono prestare analoga garanzia, a pena di esclusione dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie.
Nel caso in cui è constatata la mancata prestazione della garanzia su indicata l'Agenzia delle entrate comunica al rappresentante fiscale del soggetto non residente, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata A/R, l'avvio della procedura di esclusione del soggetto rappresentato dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (VIES).
Decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte del rappresentante fiscale, l'Agenzia delle entrate procede all'esclusione d'ufficio della partita IVA dalla citata banca dati.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, sono definite le modalità operative di attuazione delle misure su indicata.
Vies: che cos’é
Ricordiamo che per poter effettuare operazioni intracomunitarie, i soggetti Iva devono essere inclusi nell’archivio Vies (Vat information exchange system).
In tale archivio devono essere inclusi, per poter effettuare operazioni intracomunitarie, tutti i soggetti che esercitano attività d’impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione.
A tal proposito la richiesta può essere fatta anche dai soggetti non residenti che presentano la dichiarazione per l’identificazione diretta ai fini Iva (modello Anr) o che si identificano tramite nomina di un rappresentante fiscale.
La volontà di essere inseriti nel Vies viene espressa compilando il campo “Operazioni Intracomunitarie” del quadro I dei modelli per la dichiarazione di inizio attività AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9 (imprese individuali e lavoratori autonomi).
I soggetti già titolari di partita Iva che non hanno richiesto l’inclusione nel Vies all’avvio dell’attività, possono farlo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari incaricati.