Rendiconto per cassa ETS: chiarimenti sulla compilazione

Con una nota del Ministero del lavoro e politiche sociali n. 10358 del 14 luglio si risponde a un quesito pervenuto in data 8 luglio 2022 in ordine alla compilazione del Rendiconto per cassa secondo lo schema di cui al modello D del D.M. n. 39/2020 utilizzabile dagli ETS diversi dalle imprese sociali con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro.
In particolare, con riferimento al citato modello D – Rendiconto per cassa, si chiedono indicazioni sulla corretta modalità di inserimento del saldo iniziale delle consistenze liquide nella sezione "Cassa e banca".
Il Ministero precisa come il saldo iniziale delle consistenze liquide dell'esercizio ( t ) coincida con il saldo finale dell'esercizio ( t-1), calcolato alla chiusura dell'annualità precedente: il valore di quest'ultimo, inserito nella sezione "Cassa e banca" alla colonna (t-1) rappresenta pertanto, allo stesso tempo, il saldo iniziale di liquidità dell'esercizio corrente (t).
Nel corso della gestione dell'anno di riferimento, potrebbe generarsi nuova liquidità o, al contrario, assorbirsi quella esistente.
Pertanto, spiega il Ministero:

  • alla fine dell'esercizio corrente nella colonna (t), verrà inserito il saldo finale delle disponibilità liquide, pari al valore precedentemente inserito nella colonna (t – 1) +/- le risultanze dell'esercizio in corso.

Per facilitare la compilazione, si propone un esempio nello schema di cui all'allegato 1: SCARICA QUI LA NOTA CON ESEMPIO

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