Ricostruzione Emilia, Marche, Toscana: Ordinanza con regole per i contributi

L'Ordinana 23 ottobre 2024 (GU n 278/2024) contiene criteri, delle modalià e  dei termini per l'erogazione dei contributi ai soggetti  privati non esercenti attivita' sociali, economiche e produttive ed ai  soggetti  esercenti attivita' sociali, economiche e produttive, secondo le modalità del finanziamento agevolato.

Vediamo chi e cosa riguardano gli aiuti.

Ricostruzione Emilia, Marche, Toscana: l’ordinanza con le regole dei contributi

In particolare, la presente ordinanza disciplina i criteri,  le  modalita'  e  i termini per l'erogazione dei contributi di  cui all'art.  20-sexies, comma 3, lettere a), b), c), d), e) e g), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  31  luglio 2023 n. 100 ai  soggetti  privati  non esercenti attivita' sociali, economiche e produttive  e  ai  soggetti esercenti attivita' sociali,  economiche  e  produttive,  secondo  le modalita' del finanziamento agevolato, ai sensi dell'art. 1, commi da 435 a 442, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Il Commissario straordinario,  in  esito  all'istruttoria  e  al riconoscimento del danno, secondo i criteri e le  modalità definiti dalle ordinanze:

  • n. 11/2023 in data 25 ottobre 2023  (per  le  imprese singole o associate titolari delle attivita' economiche e  produttive ovvero agricole)
  • n. 14/2023  in  data  3  novembre  2023  (per  gli immobili  di  edilizia  abitativa  e  relative  pertinenze)  – come modificate e integrate dall'ordinanza n. 23/2024 in  data  22  aprile 2024 e n. 31/2024 in data 12  agosto  2024

puo'  provvedere  alla concessione dei contributi, nei limiti degli stanziamenti recati allo scopo, con la modalita' del finanziamento agevolato, per i contributi di importo complessivamente superiore a:

  • euro 20.000 (ventimila), se  destinati  a  soggetti  privati  non esercenti attivita' sociali, economiche e produttive;
  • euro 40.000 (quarantamila), se  destinati  a  soggetti  esercenti attivita' sociali, economiche e produttive.

I  contributi  concessi  con  la  modalità  del  finanziamento agevolato non  concorrono  alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, ai sensi dell'art. 1, comma 441, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. 

Ricostruzione Emilia, Marche, Toscana: modalità di erogazone dei contributi

Con l'art 3 rubricato Modalità di  erogazione dei  contributi mediante finanziamento agevolato si prevede che il Commissario straordinario, una volta ricevute le proposte  di concessione dei contributi dai  comuni  territorialmente competenti, per mezzo della piattaforma informatica,  che presentano le condizioni quantitative previste dall'art. 1, comma  2, alla  presente ordinanza,  conclude  il  proprio  procedimento  con l'adozione del decreto di concessione del  contributo,  al  netto  di eventuali  indennizzi  o  contributi  gia'  percepiti,  definendo  se l'erogazione  avverra'  secondo  la   modalità del   finanziamento agevolato o direttamente dal Commissario straordinario.
L'erogazione del  contributo da   parte del Commissario straordinario in forma di finanziamento  agevolato potrà avvenire, per  mezzo della  piattaforma informatica  all'uopo implementata, secondo le due modalità di seguito indicate:

  • erogazione per stati di avanzamento,  nel  numero  massimo  di  4 (quattro) comprensivo del saldo finale, che non puo' essere inferiore al 10% del contributo concesso, asseverati dal tecnico  incaricato  e debitamente  comprovati  da documentazioni  di  spesa   e   relative modalita' di pagamento per le spese gia' sostenute;
  • erogazione in un'unica soluzione, qualora  gli  interventi  siano stati  già interamente  realizzati,  dietro   presentazione   della documentazione di spesa ed eventuali  quietanze  di  pagamento  delle spese, se gia' sostenute e di asseverazione di ultimazione dei lavori da parte del tecnico incaricato.

Le erogazioni saranno effettuate in favore del beneficiario  del contributo, con  l'accreditamento  delle  somme  sul  conto corrente vincolato acceso dal beneficiario stesso, previsto dalla  convenzione tra Cassa depositi e  prestiti  e l'Associazione bancaria  italiana citata, dal quale  l'Istituto di credito potra' spiccare bonifici  esclusivamente  nei  confronti  dei seguenti soggetti destinatari:

  • i    creditori    del    beneficiario che abbiano svolto lavori/prestazioni per gli interventi ammessi a contributo;
  • il beneficiario medesimo, qualora egli stesso abbia anticipato le spese per i lavori/prestazioni ammessi a contributo;
  • l'Istituto  di credito, nel  caso  in cui quest'ultimo abbia provveduto a finanziare, attraverso apposita apertura di credito, gli interventi ammessi a contributo.

 In caso di  accesso ai  finanziamenti  agevolati,  in  capo  al soggetto beneficiario  del  contributo  concesso  matura  un credito d'imposta che viene ceduto all'istituto di  credito,  da  portare  in detrazione dal proprio debito fiscale, secondo quanto previsto  dalla convenzione stipulata tra  la  Cassa  depositi  e  prestiti  (CDP)  e l'Associazione bancaria  italiana (ABI)  in  data  24  giugno  2024, nonche' dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 312076 in data 25 luglio 2024, richiamati in premessa.

Le  richieste  di  erogazione  dei   contributi, comprensive dell'eventuale anticipo, sono effettuate dai soggetti legittimati mediante apposita funzionalita'  disponibile sulla   piattaforma   informativa   regionale con l'indicazione dell'Istituto di credito  convenzionato  tra  quelli  presenti nella sezione «documenti correlati» nel sito internet di Cassa  depositi  e prestiti, relativo al «plafond alluvione maggio 2023» e sono subordinate all'atto di  concessione  del contributo.

Le erogazioni decretate dal Commissario straordinario a valere  sul contributo concesso saranno formalizzate mediante accredito, da parte dell'istituto di credito individuato, delle relative somme sul  conto corrente vincolato intestato  al 

oggetto  beneficiario.  

Il  citato conto corrente vincolato potra' essere aperto  presso  l'istituto  di credito individuato a seguito della notifica e ricezione del  decreto di concessione del contributo, senza alcun onere di gestione a carico dell'intestatario  e  dovra' essere  comunicato  tramite apposita modalità sulla  piattaforma  informatica,  all'uopo   implementata, mediante la compilazione:

  • per l'erogazione di un anticipo fino al 50%, degli allegati «A» o «B» alla presente  ordinanza  a  seconda  che  il  beneficiario  sia, rispettivamente, un soggetto privato non esercente attivita' sociali, economiche o produttive o un'impresa;
  • per l'erogazione dei SAL ovvero del  saldo  in  unica  soluzione, dell'allegato 13 all'ordinanza n. 11 in data 25 ottobre  2023  (testo coordinato vigente) ovvero dell'allegato 13 all'ordinanza  n.  14  in data 3 novembre 2023 (testo coordinato vigente).

Sul  conto  corrente  vincolato potranno essere  accreditate esclusivamente somme in adempimento alle disposizioni previste  dalla presente ordinanza e potranno essere  disposti  pagamenti  unicamente nei confronti dei soggetti destinatari individuati  al  comma  3  del presente articolo.

Il beneficiario può richiedere, dopo la  concessione  da  parte del Commissario o anteriormente alla presentazione  del primo  stato avanzamento  lavori, l'erogazione  di  un anticipo fino  al   50% dell'importo ammesso a contributo, mediante  la  compilazione  degli allegati  «A» «B» alla  presente ordinanza.

L'erogazione dell'anticipo e' subordinata:

  • alla  concessione  del  contributo  da  parte del Commissario straordinario;
  • all'allegazione di una fideiussione incondizionata ed escutibile, a prima richiesta, a favore del Commissario straordinario, di importo almeno pari all'ammontare delle somme  richieste,  comprensive  della documentazione  comprovante  l'avvenuto  pagamento   da   parte   del beneficiario  al  soggetto  garante.  La  fideiussione  puo'   essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli  intermediari  autorizzati dalla  Banca  d'Italia   a   prestare   garanzie a  favore delle amministrazioni pubbliche, ai sensi della normativa vigente. Il costo della fideiussione sostenuto dal soggetto  beneficiario,  nei  limiti del danno riconosciuto, e' considerato costo ammissibile.

 Per tutte le altre regole sull'erogaizone del contributo e dei suo ianticipi si legga l'Ordinanza in oggetto.

Allegati: