Risarcimento ai passeggeri: non dovuto se il volo è cancellato per cause eccezionali
La Corte di Giustizia Europea con la sentenza datata 7 luglio nella causa C309/21 ha previsto che se la cancellazione dei voli aerei avviene per cause eccezionali non è previsto un risarcimento per i passeggeri. Vediamo le condizioni.
In particolare, i passeggeri vittime di ritardi, solo in presenza di circostanze eccezionali, che devono essere qualificate dai giudici nazionali degli Stati membri tenendo conto delle sentenze della Corte di Lussemburgo (riguardanti il regolamento 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato) non hanno diritto al risarcimento.
Nel dettaglio, una serie di ritardi per guasto nel sistema di rifornimento di carburante dell’aeroporto di Lisbona aveva portato a una perdita delle coincidenze con conseguenti disagi per i passeggeri.
I passeggeri si sono appunto rivolti al giudice nazionale invocando il regolamento 261/2004 in merito a ritardi e cancellazione voli.
La compagnia aerea aveva respinto le richieste di risarcimento sostenendo che i ritardi erano imputabili al guasto del sistema di rifornimento di carburante dell’aeroporto del quale non poteva essere considerato responsabile.
La Corte Ue interpellata dai giudici nazionali per chiarire se il guasto del sistema di rifornimento aeroportuale sia da considerare come “circostanza eccezionale” o se, invece il guasto rientri nel normale esercizio dell’attività del vettore aereo interessato.
La Corte ha premesso che in caso di cancellazione dei voli, i passeggeri hanno diritto a una compensazione pecuniaria a meno che non siano stati informati, con tempistiche diverse fissate dall’articolo 5 del regolamento, o sia stato messo a loro disposizione un volo alternativo.
Tuttavia, il vettore aereo operativo non è tenuto a corrispondere un risarcimento se dimostra che la cancellazione o il ritardo sono dovuti a circostanze eccezionali «che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso».
La Corte Europea ha precisato che la nozione di “circostanze eccezionali” non può variare in base all’autorità giudiziaria adita ma è propria dell’ordinamento Ue.
In linea generale il carburante è un elemento essenziale per l’attività del vettore aereo e quindi facente parte del normale esercizio dell’attività dello stesso vettore con l’impossibilità di invocare l’esistenza di circostanze eccezionali.
Se la fase del rifornimento «sfugge completamente al controllo effettivo del vettore aereo interessato» può essere invocata l’esimente delle circostanze eccezionali con onere della prova ricadente sul vettore stesso che lo invoca.
Inoltre il vettore, secondo la corte, deve dimostrare di aver adottato tutte le misure adeguate alla situazione per ovviare alle conseguenze negative sui passeggeri, ad esempio fornendo un volo «alternativo ragionevole, soddisfacente e rapido» alle vittime di ritardi o di cancellazioni.
In questo caso il risarcimento appunto non sarà dovuto per cause eccezionali indipendenti dalla volontà della compagnia aerea.