Rivalutazione e riallineamento: nuovi chiarimenti delle Entrate nella Circolare n 6/2022

Pubblicata nelle serata di ieri 1 marzo lCircolare n 6/E delle Entrate con numerosi chiarimenti in merito alle discipline:

  • della rivalutazione e del riallineamento di cui all’articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, 
  • della rivalutazione per i settori alberghiero e termale di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40

Il corposo documento di quasi 80 pagine fornisce, come precisato nella premessa,  nella Parte I e III chiarimenti in relazione al regime fiscale della rivalutazione e del riallineamento contenuto nell’articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (di seguito, decreto agosto) utilizzando lo schema domanda-risposta, alla luce delle criticità rappresentate dai contribuenti nelle istanze di interpello lavorate e di quelle sollevate dagli ordini professionali e dalle associazioni di categoria. 

Al riguardo, si precisa che tenuto conto che la disciplina prevista dal citato articolo 110 rinvia a previsioni già presenti nei precedenti regimi di rivalutazione e riallineamento, si applicano, in quanto compatibili, i chiarimenti già forniti dai diversi documenti di prassi (cfr., da ultimo, circolare n. 14/E del 27 aprile 2017, a commento della misura analoga contenuta nei commi da 556 a 563 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 – di seguito Legge di bilancio 2017 – che, a sua volta, rinvia alle precedenti circolari n. 18/E del 13 giugno 2006, n. 11/E del 19 marzo 2009 e n. 13/E del 14 giugno 2014). 

La Parte II, sempre secondo il suddetto schema domanda-risposta, contiene, invece, specifici chiarimenti in ordine alla disciplina della rivalutazione dei beni prevista per i settori alberghiero e termale di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (di seguito, decreto liquidità), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

Di seguito un chiarimento a quesito di particolare interesse.

Vincolo di sospensione di imposte e riserve per riallineamento

 "Una società ha sottoposto al vincolo di sospensione d’imposta alcune riserve di capitali e di utili al fine di beneficiare del riallineamento. Ora la società intende procedere all’affrancamento parziale delle stesse e, pertanto, chiede:

  • (i) se le riserve in sospensione da affrancare possano essere liberamente individuate 
  • (ii) quale natura (di capitali o di utili) assumano tali riserve successivamente al loro affrancamento".

L'Agenzia specifica che, dato che in sede di apposizione del vincolo di sospensione di imposta al momento del riallineamento la società è libera di scegliere quali riserve (di capitale o di utili) sottoporre al predetto vincolo, si ritiene che, parimenti, la medesima società potrà determinare, senza particolari obblighi, quali riserve siano oggetto di affrancamento ai sensi dell'articolo 110, commi 3 e 6, del decreto agosto. 

Il pagamento della relativa imposta sostitutiva da affrancamento corrisponderà al ripristino della situazione originaria del patrimonio della stessa società, vale a dire all'assenza di vincoli sulle riserve. 

L'agenzia precisa che per effetto dell’affrancamento ancorché "parziale" delle riserve in sospensione d’imposta, la parte affrancata delle stesse riacquista la natura originaria di riserve di utili o di capitale, ossia, quella che aveva al momento dell’apposizione del vincolo fiscale derivante dal riallineamento. 

La società nel determinare, senza particolari obblighi, quali riserve affrancare ai sensi dell’articolo 110, commi 3 e 6, del decreto agosto e, al contempo, sarà tenuta a conservare tutta la documentazione contabile ed extracontabile idonea a indentificare le riserve oggetto di affrancamento, da esibire in sede di eventuali controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria. 

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