Saltato il visto di conformità per i Revisori legali
Con la conversione in Legge numero 215/2021 del DL numero 146/2021, il cosiddetto Decreto Fisco Lavoro, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20 dicembre 2021, è soppresso il comma 14 dell’articolo 5: la norma che prevedeva la possibilità, anche per i Revisori legali, di apporre il visto di conformità. Ne avevamo parlato con l’articolo Anche i Revisori legali possono apporre il visto di conformità.
Da un punto di vista tecnico, la norma soppressa, modificava l’articolo 3 comma 3 del DPR 322/1998, dove sono elencati i soggetti abilitati alla presentazione telematica delle dichiarazioni.
I Revisori legali, va ricordato, sono abilitati alla presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali dall’ormai lontano 2000: la lettera e) del citato articolo 3 comma 3 del DPR 322/1998 delega il Ministero dell’Economia e delle Finanze a incaricare alla trasmissione telematica altri soggetti, in aggiunta a quelli individuati ex lege.
Così il Decreto ministeriale del Ministero delle Finanze del 12 luglio 2000, all’articolo 1 ha disposto che “ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni, si considerano altri incaricati della trasmissione delle dichiarazioni stesse: gli iscritti negli albi degli avvocati; gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 21 gennaio 1992, n. 88”.
La modifica normativa disposta dal soppresso comma 14 dell’articolo 5 del DL 146/2021 prevedeva l’inclusione dei Revisori legali tra i soggetti autorizzati alla trasmissione telematica della dichiarazione ex lege, inserendoli, nello specifico, con “gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro”, alla lettera a) del citato disposto normativo.
Questa modifica normativa, che teoricamente riguardava la trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, poi, invece, in termini pratici, aveva come conseguenza l’estensione anche ai Revisori legali della possibilità di apporre il visto di conformità, in quanto, in base al comma 3 dell’articolo 35 del Decreto legislativo 241/1997, “i soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, rilasciano, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità e l'asseverazione di cui ai commi 1 e 2, lettera a), del presente articolo relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte”.
Quindi, in definita, con la soppressione del comma 14 dell’articolo 5 del Decreto Fisco Lavoro (come convertito in Legge), tutto resta invariato; per cui, oggi come ieri, i Revisori Legali:
- possono essere abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;
- non possono apporre il visto di conformità.