Social bonus erogazioni ETS: via alle domande
Con avviso del Ministero del lavoro datato 28 agosto si informa dell'attivazione della Piattaforma per il social bonus.
Nel dettglio è disponibile la piattaforma per la presentazione delle istanze di cui all'art. 81 del D. Lgs. n. 117/2017.
Viene precisato che gli istanti possono inoltrare la richiesta di accesso al beneficio compilando il format disponibile all'interno del sito e allegando la modulistica adottata con Decreto del Direttore Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese e del Direttore Generale dell'Innovazione Tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione n. 118 del 7 luglio 2023, ai sensi dell'art. 8, comma 3.
L'avviso specifica che le scadenze per la presentazione delle istanze, comprese le procedure per l'approvazione dei progetti di recupero finanziabili, sono state individuate nel:
- 15 gennaio,
- 15 maggio
- e 15 settembre di ciascun anno.
Pertanto, il prossimo 15 settembre sarà la prima finestra utile per la presentazione dei progetti da finanziare. La documentazione è presente nella sezione dedicata.
Ricordiamo che sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali veniva pubblicato il Decreto n. 118 del 7 luglio in attuazione degli articoli 8, comma 3, e 10, comma 2, del decreto interministeriale del 23 febbraio 2022.
Con il decreto è adottata la la modulistica relativa al procedimento di individuazione dei progetti di recupero ammissibili al social bonus nonché quella relativa alla rendicontazione delle spese sostenute dagli enti del Terzo settore con le risorse finanziarie acquisite mediante le erogazioni liberali effettuate a sostegno dei medesimi progetti: SCARICA LA MODULISTICA "SOCIAL BONUS".
Ricordiamo inoltre che in Gazzetta Ufficiale n 89 del 14 luglio 2022 veniva pubblicato il Decreto del Ministero del lavoro del 23 febbraio 2022 con il regolamento e le modalità di attuazione del social bonus.
Il Decreto, in attuazione dell'articolo 81 del D.lgs. 117/2017, nei suoi 15 articoli individua tra l'altro le modalità per l'attribuzione, la misura del credito d'imposta e i criteri per la sua fruizione.
Social bonus: che cosa è?
Il credito d'imposta, che sarà ripartito in tre quote annuali di pari importo, in base all'articolo 4 del Decreto sarà riconosciuto
- nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche,
- nella misura del 50 per cento, se effettuate da enti o società,
Le erogazioni devono essere effettuate in favore degli enti del Terzo Settore per sostenere
- il recupero degli immobili pubblici inutilizzati
- e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti del Terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività
che potranno così essere utilizzati per lo svolgimento di attività di interesse generale.
Social bonus: individuazione dei progetti di recupero
L'individuazione dei progetti di recupero sostenibili mediante le erogazioni liberali di cui all'articolo 3 avviene con un procedimento a sportello, diretto a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal Codice e dal presente regolamento.
Ciascun ente proponente presenta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese – l'istanza di partecipazione al procedimento entro il 15 gennaio, il 15 maggio e il 15 settembre di ciascun anno, accompagnata dai seguenti documenti:
a) dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernenti il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 7, in capo all'ente proponente e agli eventuali partner;
b) scheda anagrafica dell'ente proponente e degli eventuali partner;
c) almeno due fotografie del bene oggetto dell'intervento;
d) scheda descrittiva del progetto, con l'indicazione specifica della tipologia di interventi che si intendono realizzare, secondo la classificazione indicata all'articolo 3, comma 3, delle attività di interesse generale che si intendono svolgere in via esclusiva e con modalità non commerciali, dei beneficiari diretti delle attività e del loro numero, nonchè dell'eventuale previsione della valutazione dell'impatto sociale degli effetti conseguiti dalle attività d'interesse generale da svolgere, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 luglio 2019;
e) computo metrico – estimativo dei costi con prezzi unitari ricavati dai vigenti prezzari o, in mancanza, dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata;
f) cronoprogramma degli interventi;
g) copia del provvedimento amministrativo di assegnazione del bene;
h) copia del documento di identità del legale rappresentante dell'ente proponente e degli eventuali partner.
Con provvedimento del direttore generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese e del direttore generale dell'innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione da pubblicare nel sito istituzionale www.lavoro.gov.it è adottata la modulistica relativa alla documentazione di cui al comma 1.
Social bonus: a chi spetta?
Possono usufruire del social bonus:
- le persone fisiche,
- gli enti che non svolgono attività commerciali
- e tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato.
Social bonus: per cosa spetta
Sono ammesse al credito d'imposta le erogazioni liberali destinate ed utilizzate per sostenere il recupero delle seguenti categorie di beni assegnati agli enti del Terzo settore, indicati all'articolo 4, comma 1, del Codice, in forma singola o in partenariato tra loro:
a) immobili pubblici inutilizzati;
b) beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
I beni oggetto degli interventi di recupero di cui al comma 1 sono quelli utilizzati da parte degli enti del Terzo settore in via esclusiva per lo svolgimento di una o più attività di interesse generale indicate nell'articolo 5 del Codice, con modalità non commerciali, ai sensi dell'articolo 79, commi 2, 2-bis, 3 e 6 del medesimo Codice.
Per il recupero di beni immobili, le erogazioni liberali sono ammesse al credito d'imposta in ragione degli interventi edilizi finalizzati ad assicurarne il riutilizzo e funzionali allo svolgimento di una o più attività di interesse generale.
Le erogazioni liberali possono altresì sostenere le spese di gestione dei beni, anche al fine di assicurarne l'efficienza funzionale.
Social bonus: come usarlo
Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo e spetta a condizione che le erogazioni liberali siano effettuate esclusivamente mediante sistemi di pagamento che ne garantiscano la tracciabilità, tramite banche, uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
La causale del pagamento dovrà contenere il riferimento al social bonus, all'ente del Terzo settore beneficiario e all'oggetto dell'erogazione.
Le persone fisiche e gli enti non commerciali fruiscono del credito d'imposta a decorrere dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è stata effettuata l'erogazione liberale.
La quota annuale non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, fino ad esaurimento del credito.
Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione dell'erogazione liberale, presentando il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
In caso di mancato utilizzo, in tutto o in parte, dell'importo annuale, l'ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta successivi. Con apposita risoluzione dell'Agenzia delle entrate è istituito il codice tributo per la fruizione del credito d'imposta, da indicare nel modello F24, e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello.
Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di fruizione dello stesso e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi, fino a quando se ne esaurisce la fruizione.
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, ai fini delle imposte sui redditi, e del valore della produzione, ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste dalle norme vigenti in materia di imposte sui redditi.