Stabili organizzazioni italiane: trattamento fiscale della cessione del ramo d’azienda

Con Risposta a interpello n 438 del 28 settembre le Entrate si occupano di chiarire il trattamento fiscale della cessione di un ramo di azienda tra due stabili organizzazioni italiane, appartenenti a 2 distinti gruppi multinazionali esteri.

Sinteticamente, le entrate chiariscono che, l'operazione è:

  • territorialmente rilevante ai fini IVA
  • effettuata tra due soggetti passivi IVA stabiliti in Italia
  • si applica l'imposta di registro per il principio di alternatività IVA/registro.

Stabili organizzazioni italiane e cessione ramo d'azienda: il caso di specie

La stabile organizzazione italiana di una società estera, facente parte del gruppo multinazionale Beta, è stata costituita a settembre 2022 anche al fine di rendere concreta l'operazione di seguito descritta.
L'Istante rappresenta che: 

  • il gruppo Beta e il gruppo Gamma firmano un accordo di cessione d'azienda per il trasferimento dell'attività di Gamma Bank, da implementare in varie fasi;
  • è pianificato il trasferimento dell'attuale attività B2B europea di Gamma Bank a Beta, in sette Paesi dell'Unione Europea, inclusa l'Italia;
  • a livello italiano, è previsto il trasferimento dell'intera attività della stabile organizzazione italiana di Gamma Bank (di seguito, ''Gamma Italia'', ''Cedente'' o ''Venditore'') a due branch italiane, all'uopo costituite, del Gruppo Beta, cioè l'Istante e Beta Europe, ognuna delle quali acquisisce un autonomo e differente ramo d'azienda; dopo questo trasferimento, Gamma Bank manterrà la sua stabile organizzazione in Italia per avviare una nuova attività bancaria, fermo restando che nell'immediato non potrà svolgere alcuna attività perché ''svuotata'' del suo patrimonio.

La Branch afferma la sua intenzione di proseguire l'attività acquisita,precedentemente svolta dal Venditore,  disponendo della medesima struttura organizzativa. Ciò premesso, la Stabile Organizzazione chiede:

  • 1. di conoscere la territorialità IVA della prospettata cessione, ossia di confermare che detta operazione è territorialmente rilevante in Italia;
  •  2. in caso di risposta positiva alla domanda precedente, di confermare l'applicazione del regime di neutralità IVA di cui agli articoli 2, terzo comma, lett. b), e 3, quarto comma, lett. c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in seguito, ''Decreto IVA'') e la conseguente applicazione dell'imposta di registro con aliquota del 3% (in assenza di cessione di beni immobiliari).

Stabili organizzazioni italiane: trattamento fiscale cessione ramo d'azienda

Le entrate ricordano che numerosi  documenti  di  prassi  chiariscono  infatti  che  la  nozione  di  azienda  rilevante ai  fini fiscali  coincide  con  quella  prevista  dalla  disciplina  civilistica  di  cui  all'articolo  2555  del  codice  civile che  qualifica l'azienda  come  «il  complesso  dei  beni organizzato dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa», da intendersi dunque ''quale universitas (n.d.r. totale o parziale) di beni materiali, immateriali e di rapporti   giuridico ­economici suscettibili di consentire l'esercizio dell'attività di impresa e non i  singoli beni che compongono l'azienda stessa''.

Concepita l'azienda o il ramo d'azienda in questi termini, ossia come complesso organico di beni, rapporti e diritti, unitariamente  considerati, la territorialità IVA del suo trasferimento non può,  come sostenuto dall'Istante, essere disciplinata dalle disposizioni relative alle prestazioni di  servizi, essendo il  ramo d'azienda ''composto principalmente da beni immateriali''. 

Nel fare questa affermazione la Stabile Organizzazione istante trascura che ''...affinché non siano ravvisabili profili elusivi, (n.d.r. è necessario) che la descritta operazione non  sia, di fatto, volta  alla mera  cessione dei  beni della stabile organizzazione in Italia della società conferente alla stabile organizzazione in Italia della società conferitaria, attraverso il formale conferimento d'azienda, al solo scopo di  usufruire delregime di neutralità fiscale, ma al contrario si caratterizzi come operazione di riorganizzazione aziendale finalizzata all'effettiva continuazione dell'attività da parte del soggetto passivo conferitario'' (cfr. tra le altre, risposta n. 633 del 2020). 

Si fa altresì presente che l'articolo 2, terzo comma, del Decreto IVA elenca una serie di operazioni che, pur avendo tutti i requisiti per essere ''Cessioni di beni'', non sono considerate tali in virtù di norme ad hoc che le escludono dal campo di applicazione  dell'IVA. 

I trasferimenti, anche mediante conferimento, di aziende e rami d'azienda sono fuori campo IVA a seguito dell'esercizio da parte dell'Italia dell'opzione di cui all'articolo 19 della Direttiva n. 2006/112/CE del 28 novembre 2006 il cui scopo è ''consentire agli Stati membri di agevolare i trasferimenti di imprese o di parti di imprese, semplificandoli ed evitando di gravare la tesoreria del beneficiario di un onere fiscale smisurato, che sarebbe, in ogni caso, recuperato ulteriormente mediante detrazione dell'IVA versata a monte'' (cfr. Corte di Giustizia UE, sentenze 27 novembre 2003, C­497/01 e 10 novembre 2011, C­444/10, nonché, tra le tante, risposta n. 536 del 2021). 

Parimenti il successivo articolo 3, comma 4, del Decreto IVA individua una serie di prestazioni di  servizi che, nonostante il ricorrere di tutti i  requisiti, non  sono  considerate tali: ai fini qui d'interesse, per il secondo comma, n. 5) del medesimo articolo  3,  la  cessione  di  un  contratto  è  una  prestazione  di  servizi  che diventa fuori campo IVA quando ha per oggetto un contratto di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma dell'articolo 2 del Decreto IVA, che già esclude da IVA questi contratti. 

Nel caso di specie, la bozza di contratto allegata replica di fatto quanto sinora chiarito.

Pertanto, se l'universitas di beni, materiali e immateriali, rapporti giuridici, diritti  e dipendenti, goodwill/badwill cui fa  riferimento la citata bozza configura un'azienda o ramo d'azienda nei termini sino a ora chiariti, si ritiene che detto trasferimento, ove rispettoso anche della normativa di settore, sia da considerarsi:

  • 1. territorialmente rilevante in Italia ai sensi dell'articolo 7­bis del Decreto IVA in quanto l'azienda/ramo d'azienda ­ stando a quanto riferito dalla Stabile Organizzazione ­ è ivi localizzata; 
  • 2. effettuato tra due soggetti passivi IVA stabiliti nel territorio dello Stato. Per l'articolo 7, primo comma, lett. d) del Decreto IVA, infatti, è un soggetto passivo IVA stabilito nel territorio dello Stato «…una stabile organizzazione (n.d.r. ivi localizzata) … di soggetto domiciliato o residente all'estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute»; 
  • 3. fuori campo IVA ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lett. b)  del  Decreto  IVA, conformemente all'articolo 19 della Direttiva IVA, cui consegue l'attrazione di tale fattispecie nell'ambito dell'imposta di registro in virtù del principio c.d. di ''alternatività'' IVA/registro recato dall'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 

Pertanto,  con  riguardo  alla territorialità  dell'imposta in  esame,  sono  soggetti  a  registrazione in  Italia anche  gli atti formati all'estero che abbiano ad  oggetto aziende  esistenti nel territorio dello Stato. 

Dunque, all'atto di cessione d'azienda l'imposta di registro trova applicazione in  misura proporzionale secondo le aliquote previste in considerazione della natura dei beni  che compongono il compendio aziendale (ad esempio al 9% in relazione agli immobili,  al  3% in  relazione  ai  crediti,  etc…,  compreso l'avviamento),  purché  siano individuati corrispettivi distinti. In assenza  di  beni immobili,  non trovano applicazione le imposte ipotecaria e  catastale. 

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