Stat-up: requisiti per incubatori e acceleratori

Pubblicato in GU n 17 del 22 gennaio il Decreto MIMIT 20 dicembre 2024 con i requisiti per gli acceleratori e gli incubatori di star-up.

Stat-up: requisiti per incubatori e acceleratori

In particolare, all'art 1 vengono disciplinati i requisiti dei soggetti ammissibili.

In particolare, sono riconosciuti incubatori certificati di start-up  innovative le società di capitali, costituite anche in  forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residenti in Italia ai sensi dell'art. 73 del decreto del Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917,  che  offrono  anche in  modo non esclusivo servizi per sostenere  la nascita e  lo sviluppo di start-up innovative, in possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell'art. 25 del decreto-legge.
Sono altresì riconosciuti  quali acceleratori di start-up innovative gli incubatori che svolgono in via esclusiva attività di supporto e  accelerazione  di  start-up  innovative,  iscritti  nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 25, comma 8, ultimo periodo del decreto-legge (acceleratori).
Per le società di capitali di cui al comma 1 e 2 il requisito dell'adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a start-up innovative, di cui la lettera e) del comma 5 dell'art. 25 del decreto-legge, può anche essere riferito all'avvalimento dell'esperienze maturate dai singoli rami d'azienda, dai soci, dagli amministratori della società e dalla unità di lavoro, collaboratori o professionisti che operino con continuità, equivalenti a tempo pieno (FTE) dedicate in modo specifico al supporto e alla consulenza alle start-up innovative, e caratterizzate da competenze ed esperienze specifiche.

Start-up: l’autocertificazione per iscrizione al registro imprese

Per l'iscrizione  nelle  sezioni  speciali  del  registro delle imprese di cui all'art.  2188  del  codice  civile,  istituite dalle camere di commercio  ai  sensi  del  comma  8  del  decreto-legge,  i soggetti di cui  all'art.  1  presentano  alla  camera di  commercio competente per territorio del luogo in cui  ha  sede  l'incubatore  o l'acceleratore, una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell'art. 25 del decreto-legge, mediante l'utilizzo di un apposito modulo di domanda in formato elettronico, sottoscritto dal rappresentante legale della società, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa».
Il modulo di domanda in formato elettronico di cui al  comma  1, attestante il raggiungimento dei valori minimi di cui alle tabelle  A e B dell'allegato del presente  decreto, è pubblicato  sul  sito internet del Ministero delle  imprese  e  del made  in  Italy  nella sezione «Start-up innovative».
Ai fini dell'autocertificazione, l'incubatore o  l'acceleratore di  start-up innovative deve raggiungere il  punteggio   minimo complessivo di punti 30 ai sensi  della  tabella A  e  il  punteggio minimo complessivo di punti 40  ai  sensi  della tabella B  di  cui all'allegato.

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