TARI ridotta se il servizio non è regolarmente effettuato
Con l’ordinanza numero 5940 del 23 febbraio 2022, la Corte di Cassazione ci spiega in modo organico le ipotesi di riduzione della TARI, l’imposta dovuta dai contribuenti ai Comuni per lo smaltimento dei rifiuti.
Il presupposto impositivo della TARI è il possesso di un immobile nel territorio comunale, anche se non utilizzato; sono esclusi dall’imposizione solo quegli immobili che per loro natura, o per l’uso a cui sono adibiti, sono impossibilitati a produrre rifiuti.
Il Comune in cui un immobile si trova calcola la TARI dovuta dal contribuente in base alla propria tariffa.
La Corte di Cassazione ci spiega che, in mancanza di un compiuto e regolare assolvimento del servizio di raccolta dei rifiuti, da parte del comune, ci sono situazioni in cui il contribuente ha il diritto ad ottenere uno sconto sulla tariffa applicabile.
La Corte precisa che l’abbattimento dell’imposta è obbligatorio, perché legato a situazioni oggettive, previste dalla legge, per cui il contribuente ha diritto ad ottenerle anche se il regolamento comunale non le prevede e anche se non ne fa esplicita richiesta.
L’ordinanza ci spiega che, in materia di riduzioni della TARI dovuta dal contribuente, il fondamento giuridico delle riduzioni è rintracciabile nei commi 656 e 657 dell’articolo 1 della Legge 147/2013, i quali prevedono che l’imposta sia dovuta:
- nella misura massima del 20% della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio;
- nella misura massima del 40% della tariffa nelle zone in cui la raccolta non è effettuata.
Quindi, anche nel caso in cui la raccolta sia effettuata dal comune, ma non nella zona in cui si trova il contribuente, questi avrà diritto ad una riduzione di almeno il 60% della tariffa applicabile: la determinazione di una misura superiore, in mancanza di accordo tra ente locale e contribuente, spetterà al giudice competente, in ragione della distanza esistente dal luogo in cui si trova l’immobile e il centro di raccolta più vicino,
La scelta del Legislatore di prevedere ex lege le situazioni e le percentuali di abbattimento della tariffa, ci spiega la Corte, deriva dal fatto che la riduzione tariffaria non costituisce un risarcimento danni per un servizio non espletato, né una sanzione per l’amministrazione comunale inadempiente, bensì ha il diverso fine di modulare l’imposta (comunque dovuta, ma in misura ridotta) in base ai maggiori costi che il contribuente sarà costretto a sostenere per lo smaltimento dei propri rifiuti.
La Corte di Cassazione precisa infine un punto di grande importanza, essendo una situazione su cui, talvolta, chi dovrebbe espletare il servizio si appiglia per giustificarne il mancato espletamento: “non rileva […] che tale zona sia pubblica o privata, non essendo la natura pubblica della zona su cui insistono i locali o le aree soggette a tassazione un presupposto costitutivo dell'istituzione del servizio, salvo che eventuali limitazioni di accesso non ne impediscano di fatto l'espletamento”.
Non è infrequente infatti il caso in cui ad un immobile, che si trovi all’interno di una zona privata non delimitata (quindi non raggiunto da strada pubblica), non sia offerto il servizio di raccolta rifiuti: la Corte precisa che, in mancanza di impedimenti all’accesso, il servizio dovrebbe essere fornito anche all’interno di tali zone.
Per cui, in questa situazione, in assenza di raccolta, il contribuente avrà diritto all’abbattimento della tariffa, nella misura prevista dalla legge.