Verifiche presso l’azienda: non occorre la presenza del titolare
Con ordinanza n 24262 del 4 agosto 2022 la Cassazione conferma quanto già chiarito in precedenza sul punto che, in caso di accertamento e verifiche presso i locali dell'impresa, non è necessaria la presenza del «titolare», ma è sufficiente quella di un delegato, cui l'incarico può essere conferito anche oralmente, non essendo prescritti particolari requisiti di forma; alla fattispecie, infatti, non è applicabile l’art. 52 d.P.R. n. 633 del 1972, il quale prevede l'obbligo di eseguire l'accesso «in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato» che riguarda, come testualmente previsto solo questa specifica ipotesi, evidentemente diversa da quella ricorrente nel caso in esame, posto che l'accesso è stato eseguito presso la sede di società di capitali. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Un riepilogo dei fatti di causa.
Una società LTD veniva raggiunta da un avviso di accertamento per accertati e recuperati redditi non dichiarati in Italia.
L'ufficio riteneva che sebbene l’impresa avesse sede legale alle Bahamas e sede operativa negli Usa, avesse operato in Italia, non dichiarando il reddito prodotto.
La CTR evidenziava che il ricorrente aveva proposto ricorso a sostegno della posizione fiscale della società dimostrandosi suo legale rappresentante ovvero comportandosi come tale o, quanto meno come amministratore di fatto, equiparabile all'amministratore di diritto, restando irrilevante che al momento della notifica non rivestisse più tale carica. Circostanza che non risultava dal registro delle imprese.
Il Tribunale regionale escludeva che fossero inficiate da irregolarità le attività di accertamento in quanto ogni operazione si era svolta alla presenza del rappresentante o di un suo delegato e per ogni accesso era stato redatto pvc sottoscritto da quest’ultimo o da suo delegato e consegnato alla parte.
Inoltre, il contribuente aveva tenuto un comportamento non ispirato ai principi di collaborazione con il Fisco in quanto, solo in data 18 dicembre 2001 aveva contestato la propria carenza di legittimazione, risalente in via presuntiva al mese di giugno, sebbene le operazioni di controllo fossero iniziate il 7 febbraio 2001 e alla data del 18 dicembre 2001 fossero ancora in corso.
Il contribuente ha impugnato la decisione della CTR con ricorso per Cassazione sulla base di quattro motivi:
- errata validità della notifica dell'avviso di accertamento eseguita nei confronti della società presso la sede romana, errata validità della notifica effettuata nei confronti del contribuente, qualificato in relata rappresentante legale della società, presso la sua residenza estera,
- violazione del principio del contraddittorio nel corso della verifica, avvenuta in assenza del rappresentante legale della società, sebbene in appello fosse stato ribadito che quest’ultimo, essendo cessato dalla carica di componente del consiglio di amministrazione della società in data 8 giugno 2001, non era legittimato ad assistere alle operazioni, e sebbene l'attività di controllo si fosse protratta sino al 6 marzo 2006, con conseguente nullità del procedimento e dell'avviso di accertamento,
- violazione e falsa applicazione dell'art. 25, comma 2, lettera f) della legge n. 218/1995 assumendo che la società aveva la propria sede legale nello Stato delle Bahamas, e ai sensi della citata norma, la rappresentanza organica avrebbe dovuto essere accertata secondo la legge societaria di detto ultimo Stato.
La Corte ha già chiarito sul punto che, in caso di accertamento e verifiche presso i locali dell'impresa, non è necessaria la presenza del “titolare”, ma è sufficiente quella di un delegato, cui l'incarico può essere conferito anche oralmente, non essendo prescritti particolari requisiti di forma, al caso in commento, infatti, non è applicabile l'art.52 del decreto Iva, il quale prevede l'obbligo di eseguire l'accesso “in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato” che riguarda, come testualmente previsto solo questa specifica ipotesi, evidentemente diversa da quella ricorrente nella vicenda in esame, posto che l'accesso è stato eseguito presso la sede di società di capitali (cfr Cassazione, pronuncia n. 6683/2017).