Voucher 3I: regole contributo 2024 per start up e micro imprese

Il Decreto 8 agosto 2024 con Concessione, per l'anno 2024, della misura agevolativa del voucher 3I viene pubblicato in GU n 207 del 4 settembre.

Si tratta del contributo per la valorizzazione  del proprio  processo  di  innovazione  le  start-up  innovative  e  le microimprese.

Il soggetto gestore della misura è l'Agenzia  nazionale  per l'attrazione degli investimenti e  lo  sviluppo  d'impresa S.p.a. – Invitalia mentre:

  • le risorse a disposizione per la  concessione  dei  voucher,  
  • le modalità di presentazione delle domande,
  • i criteri  di  valutazione,
  • la documentazione necessaria, 
  • il circuito finanziario, 
  • i rapporti tra i soggetti e  il  soggetto  gestore,  le motivazioni di revoca, nonché gli ulteriori aspetti applicativi 

sono definiti  con  decreto  del  direttore   generale   della  Direzione competente del Ministero delle imprese e del made in  Italy.  Con lo stesso decreto sono fissati  altresì i  termini  di  apertura  di presentazione delle domande.

Vediamo cosa si può acquistare con il voucher 3I e come richiederlo.

Voucher 3I: cosa ci acquisto?

Il decreto specifica che tramite il voucher 3I è possibile acquisire i seguenti servizi: 

  • a)  servizi  di  consulenza  relativi   all'effettuazione delle ricerche  di  anteriorità preventive e alla  verifica della
    brevettabilità dell'invenzione;
  • b) servizi di consulenza relativi alla stesura della  domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi; 
  • c) servizi di consulenza relativi al deposito all'estero  di  una domanda  che  rivendica  la  priorità di  una  precedente   domanda nazionale di brevetto. 

Si precisa che i servizi di cui sopra, per  l'acquisizione  dei  quali è possibile  utilizzare  il voucher  3I,  possono essere forniti esclusivamente dai  consulenti  in proprietà industriale e dagli avvocati, iscritti in appositi elenchi predisposti, rispettivamente, dall'Ordine dei consulenti in proprietà industriale e dal  Consiglio nazionale forense sulla base di criteri e  modalità fissati con i successivi articoli 5 e 6  del  presente  decreto.  

L'inclusione dei soggetti fornitori negli elenchi avviene su base volontaria, tramite la presentazione della propria candidatura.
Ciascun  soggetto  può richiedere  la concessione di un  solo  voucher  3I,  per  un  solo  servizio fermo restando che, per la richiesta del voucher relativo ai servizi di cui alla lettera c) del comma 1, il soggetto beneficiario deve essere 

in possesso di una domanda di brevetto nazionale.
L'impresa utilizzerà il voucher  3I  concesso  per  fruire  del servizio richiesto, le cui modalità di pagamento  sono disciplinate all'art. 4, comma 7.
Non possono essere richiesti servizi per  i  quali  il  soggetto  beneficiario abbia già ricevuto un voucher 3I.

                                                   

Voucher 3I: procedura per la domanda

Il Voucher 3I è concesso, ai sensi e nei  limiti  di cui al regolamento (UE) 2023/2831 in materia di aiuti  «de  minimis», nelle seguenti misure:

  • a) euro 1.000,00 + IVA per i servizi di consulenza relativi  alla verifica della brevettabilita'  dell'invenzione  e  all'effettuazione  delle ricerche di anteriorita' preventive; 
  • b) euro 3.000,00 + IVA, per i servizi di consulenza relativi alla stesura della domanda di brevetto  e  di  deposito  presso  l'Ufficio italiano brevetti e marchi; 
  • c) euro 4.000,00 + IVA, per i servizi di consulenza  relativi  al  deposito all'estero della domanda nazionale di brevetto.

Il voucher non include gli oneri  relativi  a  tasse  e  diritti concernenti il deposito delle domande di brevetto. 

L'agevolazione è concessa  sulla  base di una procedura automatica a sportello, secondo  quanto  stabilito dall'art.  4  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive  modificazioni  ed integrazioni. 

Per potere accedere all'agevolazione,  il  soggetto  richiedente  presenta apposita domanda al soggetto gestore nella quale deve essere  indicata la tipologia del  servizio di consulenza  di  cui  intende  beneficiare,  nonche'  il  fornitore

 individuato e  la relativa  accettazione dell'incarico. 

Ricevuta la domanda, il soggetto gestore fornisce riscontro al richiedente dell'avvenuta  ricezione  della  stessa unitamente  alla trasmissione del  codice  unico  di  progetto  (CUP)  assegnato  alla richiesta e procede con  la  verifica dei  requisiti previsti per l'accesso all'agevolazione

Il  soggetto  gestore,  in  caso  di  esito   positivo,   della valutazione di cui al comma 5, rilascia il voucher  notificandolo ai soggetti interessati. In caso di esito negativo, il soggetto  gestore procede  con  il  diniego  dell'istanza,  dandone comunicazione al soggetto richiedente. 

L'iter di valutazione sarà espletato nel rispetto  del  termine indicato nel successivo decreto di cui all'art. 8. 

A seguito  dell'esito  dei  controlli  effettuati  dal  soggetto gestore sull'effettiva erogazione del servizio, secondo le modalità e nei termini indicati nel decreto di cui all'art.  8, il  fornitore del servizio emette relativa fattura  con  indicazione  nell'apposito campo  del  relativo  CUP  ai  sensi  dell'art.  5,  comma   6,   del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13. Il soggetto gestore procede al pagamento per l'intero importo della fattura in  favore  del  singolo fornitore di servizi,  entro trenta  giorni  dalla  ricezione  della fattura stessa. Nel caso dei servizi di  cui  all'art.  3,  comma  1, lettere b) e c), l'esito positivo  dei  controlli è vincolato  al superamento delle verifiche preliminari di  ricevibilità,  da  parte della Direzione generale per  la  proprietà  industriale  –  Ufficio italiano brevetti e marchi, della domanda di brevetto presentata. 

 Non sono ammessi al pagamento tramite il voucher 3I  i  servizi erogati da soggetti non inclusi negli  elenchi  di  cui  all'art.  3, comma 2 o  erogati  dal  fornitore  prima  dell'inserimento  in  tali elenchi. 

Per la fornitura dei servizi, i soggetti inseriti negli elenchi si impegnano a non richiedere anticipi di pagamento,  nè ulteriori  compensi  per  il  servizio  coperto  dal voucher. 

Non sono ammissibili i servizi erogati  a  imprese di  cui  il fornitore del servizio sia amministratore, socio o dipendente.